Autotrasportatori: incrementata la misura della deduzione forfetaria applicabile al periodo d’imposta 2017

16 gennaio 2019

 

Cambia l’importo della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, che passa da 38 a 51 euro per ogni trasporto oltre il territorio comunale. Lo annuncia il ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato del 14 gennaio 2019.

L’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato pressoché contestuale, detta le istruzioni per il corretto riporto delle nuove somme nei quadri RF e RG dei modelli Redditi Pf e Sp.

Nuovo importo della deduzione

In seguito all’incremento della dotazione finanziaria riguardante le misure agevolative in favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, il Mef ha reso noto che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi), la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, Tuir) passa dai 38 euro, originariamente previsti, a 51 euro.

È confermata la deduzione anche per i trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, in misura pari al 35% dell’importo riconosciuto per i trasporti extra-comunali.

Come usufruire delle nuove misure

L’Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni operative per usufruire dei maggiori “sconti” fiscali. Innanzitutto, ricorda che le deduzioni in argomento vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi Pf e Sp 2018, indicando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e, nel rigo RG22, i codici “16” e “17”: “43” e “16” riguardano i trasporti all’interno del comune, “44” e “17” quelli al di fuori.

Per beneficiare dei nuovi importi, è necessario presentare una dichiarazione integrativa “a favore”: grazie all’incremento delle deduzioni, emergerà un minor debito o un maggior credito.

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