05 Novembre 2026
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Si desidera informare che l’INPS, con i messaggi n. 3145 del 5 ottobre 2026 e n. 3422 del 23 ottobre 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti.
La questione è particolarmente importante perché riguarda il numero massimo di dipendenti che un’impresa può occupare mantenendo la qualifica di impresa artigiana.
Quali sono i limiti previsti?
La normativa distingue tra imprese artigiane di costruzioni edili e imprese artigiane che svolgono attività impiantistica non prevalentemente riconducibile alle costruzioni.
I limiti sono i seguenti:
- Imprese impiantistiche non prevalentemente edili: massimo 18 dipendenti, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti.
- Imprese artigiane di costruzioni edili: massimo 10 dipendenti, elevabili a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti.
Quando un’impresa impiantistica può beneficiare del limite di 18 dipendenti?
L’INPS chiarisce che le imprese che installano e manutengono impianti non devono essere automaticamente assimilate alle imprese edili.
Per poter applicare il limite più favorevole di 18 dipendenti, l’attività dell’impresa deve essere svolta prevalentemente su immobili civili o industriali già esistenti.
In particolare, devono derivare almeno il 51% del fatturato da interventi di:
- Riparazione e sostituzione di impianti;
- Manutenzione degli impianti;
- Ristrutturazione e adeguamento degli impianti.
Il requisito deve essere verificato sulla base dell’attività effettivamente svolta dall’impresa.
Non rientrano in questa casistica gli interventi di installazione impiantistica svolti nell’ambito di nuove costruzioni edili. È inoltre esclusa la demolizione integrale con successiva ricostruzione dell’edificio.
Cosa devono fare le imprese interessate?
Dal 23 ottobre 2026 l’INPS ha messo a disposizione una specifica procedura telematica per comunicare la propria situazione.
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare una dichiarazione di responsabilità attraverso:
- Cassetto previdenziale del contribuente;
- Sezione «Contatti»;
- Smart Task «Limiti impresa impiantistica artigiana».
La procedura riguarda le imprese riconducibili ai codici statistici contributivi CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08.
La dichiarazione permette all’INPS di verificare l’attività effettivamente esercitata e di aggiornare, se ne ricorrono le condizioni, l’inquadramento contributivo dell’azienda.
Per le matricole già contraddistinte dal codice autorizzativo 5G, la variazione può avere decorrenza dal 1° luglio 2026 oppure dalla data successiva dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione.
Si Invitano, pertanto, tutte le aziende che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti a verificare attentamente la propria situazione, in particolare:
- La tipologia di attività effettivamente svolta;
- La percentuale di fatturato derivante dagli interventi su immobili già esistenti;
- Il proprio inquadramento contributivo INPS;
- Il numero di dipendenti occupati e il rispetto dei limiti dimensionali previsti.
Si segnala che l’Inps sta procedendo, in questi giorni, alla comunicazione del cambio di codice CSC attraverso l’invio di una apposita PEC alle aziende del settore.
Lo Sportello Imprese dell’Associazione è a disposizione delle aziende per fornire chiarimenti e supporto nella verifica della posizione aziendale e negli eventuali adempimenti necessari.