27 Ottobre 2026
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Il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, nell’aggiornare e sostituire le precedenti “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388”, va in parte a modificare anche quelle che sono le modalità di adesione al Fondo da parte delle imprese e le procedure richieste per la mobilità tra Fondi.
Viene confermata la prassi in base alla quale le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS), ma si aggiunge un ulteriore adempimento: il legale rappresentante dell’impresa è chiamato ad inviare una comunicazione a mezzo PEC al Fondo cui intende aderire, allegando copia della denuncia contributiva su cui è stata formalizzata l’adesione stessa e copia del documento di identità.
Le modalità di adesione, revoca e mobilità restano quelle già in essere, ferma restando che, una volta formalizzata una scelta di adesione / mobilità, poi la stessa impresa non potrà attivare nuova procedura di adesione o mobilità nei successivi 12 mesi.
Nel rispetto di questo vincolo temporale, il datore di lavoro può modificare la propria scelta sul Fondo cui aveva aderito e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo: in tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle quote di adesione incassate dal Fondo nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi. Tutto ciò a condizione che:
- l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000,00 €;
- il trasferimento delle risorse non riguardi datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Nei casi in cui il trasferimento risulti possibile, l’INPS effettua il “passaggio” dei versamenti già effettuati a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento.
Come sempre, il trasferimento è espressamente subordinato al fatto che la revoca dal precedente Fondo e l’adesione al nuovo avvenga CONTESTUALMENTE (stesso flusso Uniemens); in mancanza di questa contestualità, le risorse finanziarie, versate a partire dalla data della revoca, saranno destinate al cosiddetto “fondo inoptato” secondo la normativa vigente.
Anche in questo caso, in parallelo rispetto alle codifiche in Uniemens, viene chiesto al datore di lavoro di inviare un messaggio a mezzo PEC:
- al Fondo di provenienza;
- al Fondo di nuova adesione.
Nella dichiarazione, da rendersi ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/00, occorre esplicitare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 2/2009, articolo 19, comma 7-bis; occorre inoltre allegare:
- copia della/e denuncia/e contributiva/e sui cui è stato formalizzato il trasferimento tra i Fondi;
- copia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.
I singoli Fondi predisporranno appositi modelli di richiesta di mobilità con trasferimento delle quote di adesione incassate; in ogni caso la richiesta di trasferimento delle risorse deve pervenire al Fondo entro e non oltre i 90 giorni dalla data di revoca.
Il decreto prevede espressamente che l’importo da trasferire sia calcolato sul totale di quanto versato nell’ultimo triennio, detratte esclusivamente le risorse giù utilizzate o in fase di utilizzo; i Fondi non possono perciò operare ulteriori decurtazioni e devono escludere dal calcolo le somme liquidate nel triennio che siano oggetto di piani a valere su risorse versate negli anni precedenti. Parimenti, i Fondi non possono inserire previsioni che ritardino od ostacolino la portabilità delle risorse finanziarie, né introdurre condizioni e/o termini per il trasferimento delle quote.
Ricordiamo che per quanto riguarda informazioni per accedere ai corsi finanziati da Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua gestito da Confindustria, è possibile prendere contatto con il dr. Alessandro Rigolli di CISITA Parma al n. 0521226500 o email rigolli@cisita.parma.it
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)