15 Ottobre 2026
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Con delibera di Giunta regionale n. 1630 del 28 settembre 2026, la Regione Emilia-Romagna concede un contributo a fondo perduto, forfettario e una tantum, ai datori di lavoro privati che assumono, presso unità locali situate nei Comuni montani e delle aree interne dell’Emilia-Romagna, persone che hanno perso involontariamente un lavoro a tempo indeterminato e non si sono più rioccupate stabilmente.
L’obiettivo del bando è contrastare il declino demografico e lo spopolamento dei territori montani e delle aree interne, sostenendo l’insediamento e il consolidamento di occupazione stabile,
favorire il reinserimento lavorativo delle persone che hanno perso involontariamente il lavoro e sostenere i datori di lavoro di questi territori nel reperire e stabilizzare personale, in un contesto di rarefazione dell’offerta di lavoro e di svantaggi di accessibilità e di servizi.
Beneficiari
Possono presentare domanda i datori di lavoro privati che esercitano un’attività economica, e in particolare:
- le imprese di qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro delle imprese;
- gli altri soggetti che esercitano un’attività economica non iscritti nel registro delle imprese, purché iscritti nel repertorio economico amministrativo (REA) presso la Camera di commercio territorialmente competente;
- i liberi professionisti, ordinistici e non ordinistici, titolari di partita IVA.
Condizioni di ammissibilità
L’assunzione deve riguardare una persona che, alla data di assunzione, si trovi nelle seguenti condizioni:
- il suo ultimo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente, è cessato per una delle cause di perdita involontaria indicate sotto;
- successivamente a tale cessazione non sia stata rioccupata con altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente, né con attività di lavoro autonomo diversa dalle forme parasubordinate od occasionali.
L’assunzione, affinché possa essere agevolata, deve perfezionarsi presso un’unità locale ubicata nei territori ammissibili, secondo l’allegato1 al bando (elenco comuni disponibile al link https://imprese.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/tutti-i-bandi/industria-aritigianato-cooperazione/contributi-allassunzione-nei-territori-montani-e-nelle-aree-interne/presentazione-domanda/modulistica).
Sono agevolabili le assunzioni con decorrenza compresa tra il 1° settembre 2026 e il 15 dicembre 2026 compreso. L’assunzione deve essere già perfezionata alla data di presentazione della domanda.
La perdita del rapporto di lavoro si considera involontaria quando la cessazione è riconducibile a una delle seguenti cause:
- cessazione dell’attività del datore di lavoro, anche nell’ambito di una procedura concorsuale;
- dimissioni per giusta causa;
- fine cantiere ovvero completamento dei lavori;
- licenziamento collettivo;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La causa della cessazione è accertata d’ufficio tramite verifica delle comunicazioni obbligatorie.
Non rileva ai fini dell’ammissibilità dell’assunzione e della misura del contributo la residenza, il domicilio o la provenienza territoriale del lavoratore.
L’assunzione deve essere effettuata con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione di un contratto a tempo determinato;
- contratto di apprendistato, in tutte e tre le tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ossia l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Sono in ogni caso escluse le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate mediante contratto di somministrazione di lavoro.
Il rapporto di lavoro deve essere mantenuto per dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione. La cessazione del rapporto anteriore al compimento del dodicesimo mese comporta la decadenza integrale dal contributo e conseguentemente la revoca, quale che sia la causa, salva la deroga per le cause di cessazione non imputabili al datore di lavoro indicata nel bando.
Non è ammessa la sostituzione del lavoratore. La cessazione del rapporto non può essere sanata mediante l’assunzione di altro lavoratore, ancorché in possesso dei medesimi requisiti
Non sono agevolabili le assunzioni:
- effettuate in adempimento di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ivi comprese quelle a copertura della quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
- effettuate in violazione di un diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di altro lavoratore;
- aventi ad oggetto lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- effettuate da un datore di lavoro che ha in atto, presso l’unità locale di assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o a una riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi ovvero da impiegare in unità produttive diverse;
- aventi ad oggetto mansioni riconducibili al rapporto di lavoro domestico;
- con decorrenza anteriore al 1° settembre 2026 o successiva al 15 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe.
Agevolazione
Per ciascuna assunzione agevolabile è concesso un contributo a fondo perduto, in regime de minimis, di importo base pari a euro 15.000,00, a fronte del mantenimento del rapporto per dodici mesi. Per le assunzioni a tempo parziale l’importo base è pari a euro 7.500,00, quale che sia la percentuale di tempo parziale.
L’importo base è incrementato di una premialità pari a euro 2.000,00, ridotta a euro 1.000,00 per le assunzioni a tempo parziale, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- il beneficiario risponde ai parametri della microimpresa, della piccola impresa o della media impresa di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- l’assunzione ha ad oggetto una lavoratrice;
- il lavoratore ha già compiuto quarantacinque anni di età alla data di assunzione.
Presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate e trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 12 ottobre 2026 fino alle ore 14.00 del 15 dicembre 2026, tramite la piattaforma Elixforms, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
Per accedere alla piattaforma sono necessarie credenziali SPID L2, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le domande ammissibili sono finanziate secondo l’ordine cronologico di invio telematico, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’esaurimento delle risorse determina la chiusura anticipata dello sportello.
Erogazione
Il contributo è erogato in unica soluzione, per ciascuna assunzione agevolata, al compimento del dodicesimo mese di mantenimento del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi di cessazione del rapporto per causa non imputabile al datore di lavoro dopo almeno sei mesi (per i casi indicati nel bando) il contributo, rideterminato in proporzione ai mesi di durata, è erogato in unica soluzione con riferimento alla data di cessazione del rapporto.
Le richieste di erogazione sono presentate attraverso la piattaforma in finestre trimestrali, aperte dal primo all’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
Il testo completo del bando è disponibile al link
Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito
Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)