08 Aprile 2026
Con una circolare datata 3 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane è tornata a fornire istruzioni operative e precisazioni in merito al corretto adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dal nuovo sistema di controllo doganale ICS2.
Come noto, il protocollo ICS2 impone a chiunque introduca merci nel territorio doganale dell’Unione, comprese anche l’Irlanda del Nord, la Svizzera e la Norvegia, l’obbligo di trasmettere una Entry Summary Declaration (ENS) completa prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’UE.
Tale comunicazione è necessaria al fine di consentire alle autorità di effettuare verifiche puntuali e tempestive sulla base di una valutazione preventiva del rischio. Si ricorda inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2026, tale obbligo si estende anche ai vettori ferroviari e stradali.
Nella circolare in oggetto, l’Agenzia delle Dogane invita alla consultazione della scheda informativa (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5b5baa5-1dc1-11f1-8c3a01aa75ed71a1/language-en) realizzata dalla DG TAXUD, in cui vengono fornite alcune indicazioni rispetto alla corretta compilazione e invio della ENS.
Il documento raccomanda in particolare:
- il rispetto delle tempistiche normative;
- l’uso di dati accurati e completi a livello di master, house e singola voce merceologica;
- la presentazione di descrizioni merceologiche non vaghe (evitando le cosiddette “stop words” come unknown o not available);
- la dichiarazione separata delle voci con codici HS a sei cifre differenti;
- la corretta gestione dei messaggi di arrival/presentation;
- le modalità di correzione e reinvio degli ENS restituiti con codici di errore;
- la necessità di indicare mittente e destinatario al livello house più basso;
- il divieto di utilizzare alcuni filing types per le spedizioni e-commerce.
Dato che il protocollo ICS2 richiede che le informazioni sulla merce trasportata siano quanto più dettagliate e granulari possibile, la scheda della Commissione raccomanda innanzitutto di individuare chi, nell’ambito della catena logistica, detiene i dati al livello house più basso (ossia al livello di singola spedizione). Tale soggetto dovrà quindi o trasmettere i dati all’operatore incaricato della presentazione della ENS, oppure, in caso di multiple filing, inserirli direttamente nel sistema.
Il documento presenta poi due scenari esemplificativi.
Nel primo scenario, il livello più basso del dato è in capo a un co-consolidatore (Consolidator B), che dovrà fornire i dati house al consolidatore a monte (Consolidator A) oppure inserirli direttamente in ICS2, previa indicazione dell’EORI di Consolidator B nella dichiarazione ENS da parte di Consolidator A.
Nel secondo scenario, tale ruolo spetta a uno spedizioniere che agisce come operatore logistico per più fornitori; anche in questo caso, lo spedizioniere potrà trasmettere i dati al consolidatore oppure presentare direttamente la dichiarazione, se dotato di numero EORI.
L’ADM precisa a questo proposito che: “In entrambe le situazioni, a determinare chi debba fornire le informazioni non è l’incarico formale di trasporto, ma la disponibilità effettiva dei dati dettagliati, per cui chi conosce il contenuto reale delle spedizioni a livello più basso è tenuto a condividerlo o a completare direttamente la dichiarazione ENS.”
La circolare rimanda infine ad alcuni link utili sul sito dell’ADM e della DG TAXUD per maggiori informazioni.
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).