Autotrasporto. Recupero delle accise su gasolio e HVO del 1° trimestre 2026

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Con nota del 27 Marzo u.s, l’Agenzia delle Dogane ha disciplinato le modalità per il recupero delle accise per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo u.s (1° trimestre 2026), sui veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton di categoria ecologica non inferiore ad euro 5.

La domanda per il recupero potrà essere fatta con le consuete modalità a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile p.v. A tal fine, la forma di invio preferita rimane quella del Servizio Telematico Doganale – E.D.I, avvalendosi – per la predisposizione dei file da inviare – del software presente nell’apposita sezione del sito dell’ADM dedicata al recupero delle accise per il primo trimestre 2026 (https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-c2-b0-trimestre-2026).

In alternativa, è possibile avvalersi dell’invio dell’istanza a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente o, in ultima istanza, della trasmissione in formato cartaceo insieme al supporto informatico (CD, DVD, pen drive USB) – per approfondimenti in merito, si rimanda alla lettura della nota ADM in commento.

Alla luce della riduzione dell’accise sui carburanti per autotrazione di 20 centesimi di €/l, decisa dal Governo all’art.2, comma 1 del decreto legge n. 33 del 18 marzo per fronteggiare i rincari del petrolio provocati dal conflitto in Iran, l’importo dell’accise sul gasolio in vigore dallo scorso 19 marzo (e per i successivi 20 gg) è passato a 472,90 € per mille litri (dai precedenti 672,90 € per mille litri). Di conseguenza, stante la disposizione dell’art. 24 ter, comma 4 del T.U accise (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504!vig=), in forza del quale gli autotrasportatori aventi titolo hanno diritto a recuperare la differenza tra l’accise ordinaria e quella del gasolio commerciale (che, ricordiamo, ammonta a € 403,22 per mille litri), per il primo trimestre 2026 si avranno due periodi differenti (dal 1 gennaio al 18 marzo e dal 19 marzo al 31 marzo) con altrettanti importi diversi recuperabili dagli aventi diritto come meglio specificati di seguito:

  • Per il gasolio normale e l’HVO che NON soddisfa le condizioni previste dall’art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
  • Per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 269,68 per mille litri di prodotto (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • Per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della riduzione del differenziale tra l’aliquota normale dell’accisa in vigore nel predetto periodo (pari, come detto a 472,90 per mille litri) e quella del gasolio commerciale (403,22 € per mille litri) (Quadro A-2 della dichiarazione).
  • Per l’HVO che soddisfa le condizioni dell’art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025 (quadro A-3 della dichiarazione):
  • Per l’intero trimestre (1° gennaio – 31 marzo) è pari a € 214,18 per mille litri tenuto conto dell’accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti.
  • Per il gasolio HVO di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:

➢ Per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo, è pari a € 214,18 per mille litri, tenuto conto dell’accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-4 della dichiarazione); ➢ Per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a € 69,68 per mille litri, tenuto conto dell’accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-2 della dichiarazione)

Trattandosi di due distinti periodi di rimborso, particolare attenzione andrà prestata alle regole per l’imputazione dei consumi nei quadri A-1, A-2 e A-4, che dovrà avvenire sulla base della data in cui sono stati fatti i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

  • dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente dell’impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati, riportate nella fattura ad emissione differita anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • negli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato (cd cisternette), dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS), emesso dall’esercente deposito speditore.

Quanto all’HVO, l’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso trasferite dal fornitore del prodotto (ad esempio, annotazioni riportate nei predetti e-DAS, documentazione commerciale, informazioni contenute nella fattura), provvede a distinguere i consumi che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3.4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da imputare al Quadro A-1 o al Quadro A-2, da quelli del medesimo prodotto per il quale tali condizioni sono soddisfatte, da imputare al Quadro A-3.

Laddove l’avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede a differenziare i consumi del relativo carburante da imputare al Quadro A-4, per il primo periodo di consumo, e nel Quadro A-2 per il secondo periodo di consumo.

Per quanto riguarda la compilazione dei quadri, fermo restando quanto scritto in precedenza per i Quadri da A-1 ad A-4, relativamente al Quadro A-5 le istruzioni indicano che, al suo interno, andranno riportati i dati dei consumi di gasolio e HVO che non soddisfa le condizioni più volte citate riforniti da distributori privati di carburante, se gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo precedente al 1° gennaio 2026 quando era in vigore l’accisa pari a € 632,40 per mille litri, come comprovato dall’e-DAS, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nell’intero trimestre di consumo in oggetto (1° gennaio – 31 marzo).

Sempre in merito ai Quadri, per quanto riguarda le colonne “Data inizio possesso” e “Data fine possesso”, è previsto l’inserimento delle date:

▪ “1° gennaio” e “18 marzo” dell’anno 2026 per i quadri A-1 e A-4 (I periodo di consumo);

▪ “19 marzo” e “31 marzo” dell’anno 2026 per il quadro A-2 (II periodo di consumo);

▪ “1° gennaio” e “31 marzo” dell’anno 2026 per i quadri A-3 e A-5 (intero trimestre).

Ricordiamo infine che, per la fruizione del credito d’imposta con il modello F24, rimane confermato il codice tributo 6740, così come rimane confermata la possibilità di avvalersi del suddetto credito anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della nota dell’ADM.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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