02 Ottobre 2025
Con la nota prot. 611759 del 26 settembre u.s (in allegato), l’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per il recupero delle accise sul gasolio commerciale consumato nel terzo trimestre 2025 (1 luglio – 30 settembre 2025) sui veicoli di massa pari o superiore a 7,5 ton di categoria ecologica non inferiore ad euro 5.
Com’è noto, con l’aumento di 1,50 centesimi €/l delle accise sul gasolio in vigore dal 15 maggio 2025, decisa con il decreto interministeriale del 14 maggio 2025, l’importo del recupero delle accise è passato a 229,18 € per mille litri di prodotto.
Questo importo – come chiarito dall’Agenzia nella nota sul recupero accise del secondo trimestre 2025 – si applica anche al gasolio HVO che NON rispetta i requisiti richiamati dall’art.3, comma 4 del d.lgs 43/2025 (https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43), e in particolare la condizione della provenienza di tale gasolio dalle materie prime stabilite nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.
Viceversa, il gasolio HVO che rispetta detti requisiti, beneficia di un’aliquota di accise agevolata (617,40 € per mille litri di prodotto), identica a quella applicata al gasolio per autotrazione prima dell’ultimo aumento. In relazione a questo aspetto, la nuova nota delle Dogane precisa che qualora il richiedente non fosse in condizione di identificare se il gasolio HVO acquistato usufruisce o meno dell’accise più bassa (per carenza di informazioni nella documentazione in possesso dei fornitori del carburante, che è stata poi trasferita al richiedente), “al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, è stabilito che al prodotto sopra indicato si applichi, anche per motivi di tutela fiscale, un’aliquota di accisa pari a 617,40 € per mille litri di prodotto”.
In altre parole:
- se dalla documentazione in possesso dell’impresa di autotrasporto (annotazione nell’eDAS, informazioni contenute nella fattura, altra documentazione commerciale) non risultino indicazioni tali da far emergere con certezza se il gasolio HVO acquistato sia o meno soggetto ad un’accisa più bassa, allo stesso si applicherà sempre l’aliquota di accisa agevolata di 617,40 € per mille litri di prodotto che darà diritto a un recupero delle accise di € 214,18 per mille litri di gasolio HVO;
- se, invece, dalla predetta documentazione emerga chiaramente che il gasolio non soddisfa le condizioni di cui all’art.3, comma 4 del d.lgs 43/2025, esso sarà soggetto all’accisa più elevata di € 632,40 per mille litri di prodotto e, conseguentemente, il recupero ammonterà a € 229,18 per mille litri di prodotto.
Questa differenza relativa all’HVO si riflette anche sui quadri del modello da compilare: in particolare, per l’HVO di cui non si abbiano informazioni sul rispetto delle condizioni dell’art. 3.4 del d.lgs 43/2025, il richiedente dovrà compilare il quadro A-3.
Il quadro A-2, invece, deve essere compilato con i dati dei consumi di HVO conforme alle specifiche della predetta normativa, mentre il quadro A-1 va compilato con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di HVO che non soddisfano le citate condizioni.
Sempre il quadro A-3 – specifica la nota delle Dogane – è destinato ai rifornimenti di gasolio commerciale (incluso HVO di qualsiasi tipologia) effettuati da distributori privati quando gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto prima del 15 maggio 2025, come comprovato dall’e-DAS emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel presente trimestre di consumo.
Per quanto riguarda la presentazione della richiesta di recupero delle accise, può avvenire dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025 tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, avvalendosi – per la predisposizione dei file da inviare – del software presente nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata al recupero accise 3° trimestre 2025 (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolioautotrazione-3-trimestre-2025).
Peraltro, a seguito dell’adozione della circolare 11 del 26.5.2025 (in allegato), in alternativa a quanto sopra l’invio della dichiarazione trimestrale di rimborso può anche avvenire a mezzo PEC inviata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente; in tal caso, la dichiarazione andrà sottoscritta secondo le regole stabilite al par. 1 della menzionata circolare delle Dogane, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.
Di conseguenza, l’invio in formato cartaceo insieme al supporto informatico (CD, DVD, pen drive USB) diventa residuale, soltanto qualora l’impresa fosse impossibilitata ad avvalersi di una delle due modalità di invio appena descritte.
Per quanto riguarda le altre indicazioni fornite dalla circolare:
- circa la compensazione del credito d’imposta nel modello F24, il codice tributo da utilizzare è sempre il “6740” e può effettuarsi anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
- Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 (in allegato) che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.
- Nel modello di domanda:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO, è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° luglio” e “30 settembre”;
- la colonna “MEZZO SPECIALE” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di carburante indicati nello specifico Quadro A-n riforniti tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025;
- alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE) di ciascun riquadro, l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel periodo di riferimento avendo cura di imputarli, in ciascun quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025.
In ultimo, l’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre del 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026; il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, potrà richiedersi entro il 30 giugno 2027.
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).