07 luglio 2022
La Direzione generale per la Motorizzazione del MIMS ha emanato la circolare prot. 21421 del 1 Luglio u.s (che alleghiamo), per dettare alcuni chiarimenti a richiesta dell’utenza sul permesso provvisorio di guida, rilasciato ai sensi dell’art. 126, comma 8 bis del cds.
Questa norma, infatti, prevede che al titolare di patente di guida che, ai fini del rinnovo di validità stessa si sottoponga a visita in Commissione medica locale (CML), sia rilasciato “… (omissis)…un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo” -, dispone che tale rilascio “è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” e che “il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”.
In particolare, il MIMS ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, il permesso provvisorio non può e non deve rilasciarsi al conducente che debba sottoporsi a visita presso la CML, a seguito di ordinanza prefettizia emessa dopo la contestazione dei reati di guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186, comma 8 cds) oppure sotto l’influsso di stupefacenti (art 187, comma 6 cds).
Viceversa, ogni successiva visita presso la CML – alla quale dunque il conducente si sottopone non in ottemperanza dell’ordinanza prefettizia, bensì ai fini del rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML – esula dall’ambito di applicazione dei prima citati articoli del cds sulla guida in stato di ebrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, e da quindi diritto ad ottenere il permesso provvisorio di guida in presenza di tutti i presupposti.
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
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