Autotrasporto. Decreto energia. Pubblicazione in G.U della legge di conversione con gli interventi a sostegno del settore

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile u.s è stata pubblicata la Legge n. 34 del 27 aprile u.s, di conversione del Decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022 che contiene misure per contrastare gli effetti dei rincari dei prodotti energetici.

Nella conversione in Legge sono stati confermati gli interventi a sostegno dell’autotrasporto previsti all’art. 6, con l’importante novità relativa al credito di imposta per l’AdBlue, esteso anche ai veicoli Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, in aggiunta all’Euro VI/D. Di seguito si riepilogano le misure per l’autotrasporto contenute nel provvedimento.

  • Pedaggi autostradali.

Viene incrementata di 20 mln di euro, per il 2022, l’autorizzazione di spesa prevista per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali (art 6.1);

  • Deduzione forfettarie delle spese non documentate.

Sono aggiunti 5 mln di euro all’autorizzazione di spesa per il 2022, per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (art. 6.2);

Nel limite massimo di spesa di 29,6 mln di euro per l’anno 2022, è introdotto un credito di imposta del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente AdBlue, utilizzato sui veicoli Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. L’acquisto deve essere comprovato tramite fatture. La misura è prevista a favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza tetti massimi di impiego, e non concorre né alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile Irap.

È prevista la cumulabilità con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. La misura è applicata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e ai relativi adempimenti europei provvederà il MIMS.

I criteri e le modalità di attuazione verranno indicati con decreto del MIMS, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza, da adottare entro 60 gg dall’entrata in vigore del d.l. Il decreto disciplina le procedure di concessione del credito di imposta (anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto), la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e lo svolgimento dei controlli (art.6.3, 6.4).

Entro il limite massimo di spesa di 25 mln di euro per l’anno 2022, è previsto un credito di imposta del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA), per l’acquisto di gas naturale liquefatto (comprovato con fattura) da parte di imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. La disposizione ricalca quanto previsto per il credito di imposta per l’AdBlue, in materia di: esclusione dalla base imponibile Irap e dalla formazione del reddito d’impresa; cumulabilità con altre agevolazioni inerenti agli stessi costi; rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Inoltre, si prevede l’emanazione di un decreto MIMS (di concerto con Transizione ecologica e MEF), entro 60 gg dall’entrata in vigore del d.l, per definire criteri e modalità di attuazione della misura, le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e lo svolgimento dei controlli (6.5, 6.6).


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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