Rilascio carte tachigrafiche

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Con nota del 27 dicembre u.s, il Ministero dell’Interno fa seguito alla precedente istruzione del 24 marzo 2020, con la quale erano state fornite indicazioni in merito alla validità delle registrazioni manuali effettuate dal conducente che, non avendo ricevuto per tempo la carta tachigrafica per la quale aveva tempestivamente richiesto il rilascio o il rinnovo, non aveva la possibilità di utilizzare l’unità di bordo per la registrazione delle attività.

A seguito del perdurare della pandemia da Covid-19 e dei ritardi – segnalati da Unioncamere – nei servizi di spedizione e recapito di dette carte tachigrafiche, il Ministero ha deciso di confermare l’indicazione già fornita nel 2020, affermando che “al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e che esibisca una valida ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo (*), non dovrà essere applicata alcuna sanzione fino al 31 marzo 2022”.

Ovviamente, questa agevolazione rimane valida solo per la circolazione in ambito nazionale.

La circolare del Ministero è disponibile in allegato.

(*) Presentata entro sette giorni dallo smarrimento, sottrazione, danneggiamento o deterioramento, ovvero, in caso di scadenza di validità, prima dei 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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