16 novembre 2021
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 Novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 153 del 5 Novembre u.s, che recepisce in Italia la direttiva europea 2019/520 sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio autostradale, allo scopo di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi nell’U.E. Obiettivo della direttiva recepita è anche quello di permettere ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) di accedere al mercato in maniera più semplice e non discriminatoria.
Il decreto si compone di 28 articoli e 4 allegati. Tra essi, segnaliamo:
- L’art.1 (finalità e ambito di applicazione). Il provvedimento è volto a garantire l’interopera-bilità ai sensi della più volte citata direttiva europea, dei sistemi di telepedaggio stradale sull’intera rete nazionale, urbana e interurbana, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti, nonché agevolare lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli, nei casi in cui si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione. Per i sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali, l’applicazione della disciplina riveste carattere facoltativo tenuto conto che i costi di adeguamento alle prescrizioni sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Il S.E.T è comunque complementare rispetto ai sistemi di telepedaggio nazionali;
- L’art 3 (soluzioni tecnologiche), che individua le specifiche (tra cui il posizionamento satel-litare compatibile con i sistemi Galileo ed EGNOS) di cui devono essere forniti i nuovi si-stemi di telepedaggio stradale per il pagamento elettronico a partire dal 19 ottobre u.s. Viene inoltre stabilito che tutti i dispositivi di telepedaggio esistenti che utilizzano altre tecnologie, devono conformarsi alle nuove specifiche tecniche prevedendo l’uso di apparecchiature inte-roperabili e in grado di comunicare con i sistemi di telepedaggio stradale in uso;
- L’art. 21 sulla procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri dell’U.E, al fine di consentire l’identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario rispetto al quale è stato accertato il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Si prevede che lo scambio dei dati tra Stati avviene tramite i rispettivi punti di contatto nazionali (per l’Italia, l’individuazione della D.G competente avverrà con decreto del MIMS), e che la facoltà di effettuare ricerche automatizzate (secondo le specifiche riportate nell’allegato III del prov-vedimento) è espressamente prevista per i dati relativi ai veicoli e per quelli dei proprietari o intestatari dei medesimi. I dati come sopra ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per sta-bilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio.
- L’art. 22 (lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale), individua le modalità con cui l’esattore dei pedaggi informa a mezzo lettera il soggetto (proprietario, intestatario o altri) identificato come responsabile del mancato pagamento del pedaggio.
L’esattore del pedaggio che decida di avviare la relativa procedura di riscossione, ne informa il punto di contatto nazionale chiedendo i dati necessari al fine di ottenere il pagamento del dovuto e, conseguentemente, provvede ad informare il proprietario, l’intestatario del mezzo o la persona altrimenti identificata. La lettera di informazioni dovrà includere ogni informazione pertinente, in particolare sulla natura, luogo, data e ora del mancato pagamento del pedaggio stradale, e il titolo della norma nazionale violata.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto legislativo, disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00165&elenco30giorni=true
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).