21 Gennaio 2021
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GERMANIA
La Germania ha adottato il nuovo regolamento “Coronavirus-Enreiseverordnung” – emanato il 13 gennaio 2021 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – che stabilisce – a livello federale – nuove prescrizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Questo provvedimento può avere un impatto anche sugli autisti di mezzi pesanti, a seconda del rischio associato ai Paesi in cui si sono trovati negli ultimi 10 giorni.
I Paesi vengono, infatti, suddivisi in tre aree di rischio:
- a rischio “standard”: nel caso di provenienza da tali aree, gli autisti sono esentati sia dall’obbligo di registrazione prima dell’ingresso in Germania, che dal sottoporsi a un test anticovid. L’Italia è ricompresa a questa classificazione di rischio, come molti dei paesi europei;
- ad alta incidenza: in questo caso gli autisti sono esonerati dall’obbligo di test e di fornire prove, ma non dall’obbligo di registrazione sul sito Digital Registration Entry, se il soggiorno non ha superato le 72 ore. Per soggiorni superiori a 72 ore, è necessario eseguire un test COVID-19 obbligatorio prima dell’ingresso (massimo 48 ore), da esibire su richiesta di un’autorità responsabile;
- con varianti di virus, che fanno scattare gli obblighi di registrazione, test e prova. Si specifica che sono stati inseriti in quest’area di rischio massimo, il Regno Unito, l’Irlanda e il Sud Africa, ovvero i Paesi dove sono state riscontrate le varianti del Covid-19.
L’elencazione delle aree di rischio è disponibile sul sito del Robert Koch Institute
Prescrizioni generali relative al nuovo regolamento sono contenute nell’opuscolo informativo allegato (lingua inglese)
OLANDA
A partire dal 19 Gennaio, l’Olanda introdurrà l’obbligo di presentare un test antigenico rapido anti Covid per gli autisti provenienti dalla Gran Bretagna e che si apprestino ad entrare in quello Stato anche via traghetto, eseguito prima della partenza dalla GB. Questo test è aggiuntivo rispetto al test PCR molecolare da effettuare non più tardi di 72 ore prima dell’arrivo e, come specificato sul sito del Governo Olandese, si applica anche agli autisti di camion provenienti dal Regno Unito e dal Sudafrica.
Il documento deve contenere le seguenti informazioni:
Tipo di test: il test utilizzato deve essere un test rapido (test antigene o LAMP);
Risultato del test: il risultato del test deve essere negativo (o “non rilevato”) per SARS-CoV-2;
Nome e cognome del passeggero come indicato nel passaporto;
Data e ora del test: per i passeggeri, il test deve essere stato condotto non più di 4 ore prima dell’imbarco sull’aereo o sul traghetto. Per le persone che lavorano nel settore dei trasporti, il test deve essere stato condotto non più di 24 ore prima dell’imbarco sull’aereo o sul traghetto;
Logo, timbro o dati del medico o istituto che ha condotto il test.
Può essere mostrata una copia digitale o cartacea del risultato del test.
Il risultato negativo del test deve essere in inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, spagnolo o olandese. Una traduzione del risultato del test sarà accettata a condizione che la traduzione rechi la firma o il timbro in originale del medico o dell’istituto che ha condotto il test.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Governo Olandese
REGNO UNITO
Il Governo del Regno Unito ha reso noto che i conducenti di veicoli commerciali in arrivo in GB, non devono presentare un test con risultato COVID-19 negativo, prima della partenza verso quello Stato (consultare il sito https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#bus-and-coach-drivers)
Prima del viaggio (non oltre le 48 h), è necessario completare il modulo di localizzazione passeggeri, fornendo una serie di informazioni (dettagli del documento di identità, dettaglio del viaggio, ecc..). Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente link: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
Il Governo Britannico ricorda che gli autisti dei mezzi pesanti in uscita dall’Inghilterra per la Francia, possono attraversare la Manica solo con la prova di un test Covid negativo autorizzato entro il periodo di 72 ore prima della loro partenza. Questa misura è richiesta dai governi britannico e francese e rimarrà in vigore fino a nuovo avviso. In mancanza, i conducenti saranno respinti.
Gli autotrasportatori possono anche ottenere un test COVID negativo autorizzato (https://bit.ly/2Lre4EH) da una struttura di prova privata ( https://bit.ly/2KnQEiY).
Al seguente link, è disponibile una guida predisposta dal Governo del Regno Unito, sui test anticovid per i conducenti di mezzi pesanti: https://bit.ly/3nKAGwY
La Francia, peraltro, ha istituito una certificazione di viaggio specifica (Attestation de déplacement vers la France depuis le Royaume-Uni), per chi proviene dal Regno Unito ed attraversa il territorio Francese per arrivare a destinazione, prelevabile dal Ministero dell’Interno francese.
Inoltre, i conducenti di mezzi pesanti che arrivano nel Kent con la prova di un test Covid negativo e un permesso di accesso Kent, saranno ora “tracciati rapidamente”, con un accesso più rapido al porto o al terminal dell’Eurotunnel.
Sempre chi utilizza i porti del Kent, è tenuto ad avere un permesso di accesso Kent (Kap).
Gli autotrasportatori che utilizzano lo Stretto corto (Porto di Dover o Eurotunnel) devono anche utilizzare il servizio “Verifica che un camion sia pronto per attraversare il confine” (https://bit.ly/2XK8jEo) per:
- richiedere un permesso di accesso Ken
- controllare di avere i documenti necessari per attraversare il confine tra la Gran Bretagna e l’UE, attraverso il porto di Dover o l’Eurotunnel.
Sono previste multe di £ 300 per il mancato utilizzo del servizio o se viene fornita una dichiarazione fraudolenta. Gli autotrasportatori che arrivano in porto senza i documenti di importazione ed esportazione corretti verranno respinti.
NORVEGIA
Nell’ambito delle misure adottate dalla Norvegia per l’emergenza Covid, segnaliamo l’obbligo per gli autisti di camion che eseguono trasporti internazionali, di registrare in anticipo il loro ingresso nel paese sul sito web del governo norvegese https://reg.entrynorway.no
La registrazione va fatta nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Norvegia. Per registrarsi è necessario fornire un indirizzo email o un numero di cellulare, dati anagrafici (nome e cognome), data di nascita, carta d’identità o passaporto e l’elenco dei paesi in cui sei stato nei 14 giorni precedenti. Una volta completata la registrazione, i conducenti ricevono una ricevuta che dovrà essere presentata agli agenti al controllo di frontiera.
DANIMARCA
La Danimarca ha introdotto nuove prescrizioni in materia di salario minimo e di cabotaggio, in vigore dal 1° gennaio 2021 per i trasporti effettuati con veicoli di massa superiore alle 3,5 ton. Queste regole non si applicano al trasporto internazionale, né agli autotrasportatori autonomi. La tariffa oraria minima per i conducenti che effettuano cabotaggio con merci o la parte stradale del trasporto combinato, è di 163,50 DKK (circa 22 EUR), e sarà adeguata annualmente (il primo adeguamento è in programma il 1° marzo 2021).
Inoltre, si richiede la preventiva notifica del viaggio, al più tardi nel momento in cui ha inizio. La notifica può essere effettuata qui: https://bit.ly/3oN3hD5
La notifica deve includere:
- Nome dell’azienda, indirizzo commerciale e informazioni di contatto.
- Informazioni sul tipo di trasporto.
- Targa del camion.
- Data di inizio e fine della guida.
- L’identità e i dati di contatto dei conducenti che effettuano il viaggio in questione.
- Che tipo di guida viene eseguita.
In caso di controllo su strada il conducente/azienda deve essere in grado di presentare la documentazione alle autorità di controllo. La presentazione può avvenire in forma fisica o elettronica, entro un termine ragionevole dopo che il veicolo è stato fermato per controllo; tuttavia, l’ottenimento della documentazione non deve comportare un ritardo significativo nell’ispezione.
La documentazione da esibire è la seguente:
- Notifica/documentazione di registrazione
- Contratto di lavoro per il conducente.
- Buste paga o altra documentazione con informazioni simili, dove è possibile vedere la modalità di calcolo delle retribuzioni per il trasporto, per i periodi durante i quali l’autista della compagnia interessata, nell’ultimo anno ha effettuato cabotaggio con merci, cabotaggio autobus o combinato trasporto.
- Dichiarazione dell’orario di lavoro del conducente o altra documentazione equivalente per lo stesso periodo della documentazione per la retribuzione e la prova del pagamento dello stipendio.
- Documenti di trasporto, contratti di trasporto o documenti di controllo per lo stesso periodo della documentazione per la retribuzione.
La documentazione deve essere presentata in inglese o danese E nella sua lingua originale. La multa per mancata o errata segnalazione è di 10.000 DKK (1.350 EUR) per il primo reato. In caso di successivo reato la sanzione aumenterà del 100%. La multa per il pagamento inferiore al salario minimo inizia a 35.000 DKK (4.700 EUR) per il primo reato. In caso di successivo reato la sanzione aumenterà anche del 100%. Poiché le norme sono state pubblicate in ritardo, l’autorità danese per la circolazione stradale ha concordato con la polizia nazionale danese che verrà utilizzato un principio guida durante le ispezioni delle aziende entro i primi tre mesi del 2021.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://bit.ly/2NbBa2F e https://bit.ly/2LsIKFD
UNGHERIA
Il Ministero dell’Innovazione e della Tecnologia informa che è stato attivato un nuovo sistema di registrazione (BIREG) che riguarda tutti coloro che intendano effettuare operazioni di trasporto in Ungheria, con licenza comunitaria o permessi CEMT. Il sistema è operativo da inizio anno ma –stante la mancanza ancora dell’interfaccia di registrazione – è stato previsto un periodo di tolleranza di un mese, al termine del quale eventuali violazioni verranno sanzionate. All’interno del sistema, le imprese autorizzate dovranno inserire anche l’inizio (prima di attraversare il confine) e la fine (allo scarico) dell’attività di trasporto in Ungheria. Da febbraio 2021 il mancato utilizzo di BIREG sarà trattato alla stregua del trasporto non autorizzato., comportando così la stessa sanzione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/35LhhFT
Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).