Accise – Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel IV trimestre 2020.

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L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 485862/RU del 29 Dicembre, informando che a partire dal 1 Gennaio al 1 Febbraio p.v, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel IV trimestre 2020 (1 Ottobre/31 Dicembre 2020), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 4 o superiore. La richiesta va presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (per l’individuazione dell’Ufficio, vedi link seguente: https://bit.ly/392VcDq )
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia in commento

L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

L’Agenzia ha ricordato che questo credito può essere compensato anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.

Diversamente, la targa non è elemento richiesto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti (vedi in proposito la nota dell’Agenzia prot. 83664/RU del 24 Luglio 2018)

Al seguente indirizzo https://bit.ly/3nmPMsm  è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del III trimestre 2020, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2021 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2022.

La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo u.s e le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite:

  • alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Infine, l’Agenzia ricorda che “Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Si coglie l’occasione per ricordare il IV trimestre 2020 è l’ultimo in cui il rimborso potrà essere richiesto per i veicoli di categoria ecologica EURO IV.

Infatti, l’art.1, comma 630 della legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019) ha reso operativa l’esclusione dal rimborso delle accise sul gasolio dei veicoli di categorie Euro IV, a partire proprio dal 1 Gennaio 2021.

Pertanto, da questa data il recupero delle accise è possibile solo per il gasolio consumato su veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro V ed Euro VI.


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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