Tirocini extracurriculari: chiarimenti e prime indicazioni da parte dell’INL

23 marzo 2022

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 530 del 21 marzo 2022 (allegata alla presente) fornisce le prime indicazioni circa le nuove disposizioni in materia di tirocini previste della Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726, Legge n. 234/2021).

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto il riordino dei tirocini extracurriculari, art. 1, commi 720-726, definendo il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto il tirocinio si definisce curriculare.

Sono stati stabiliti inoltre cinque criteri di indirizzo per la redazione delle linee guida:

  1. revisione della disciplina dei tirocini, sulla base di requisiti che ne circoscrivono l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  2. individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;
  3. definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  4. definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  5. previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

In attesa del nuovo accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con la definizione di linee guida condivise nel rispetto dei criteri e principi direttivi dettati, le quali poi dovranno essere recepite nelle rispettive legislazioni regionali, restano operative le regolamentazioni già in vigore.

Sono state previste, accanto alle disposizioni di futura applicazione sopracitate, disposizioni sanzionatorie immediatamente vigenti.

La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa “il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso” da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, secondo le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1, comma 722, legge n. 234/2021).

Il tirocinio extracurriculare, come stabilito dal comma 723, non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante fraudolentemente occupato e per ciascun giorno di tirocinio. L’Ispettorato evidenzia inoltre che, trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. 758/1994, con la quale intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria.

Viene ribadito l’obbligo di comunicazione preventiva dei tirocini extracurriculari, da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.

Inoltre, nei confronti dei tirocinanti (curriculari ed extracurriculari), la norma impone al soggetto ospitante di provvedere, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza a norma del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 1, comma 725, legge n. 234/2021).

 


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

Documenti

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram