Smart Working: Nuova proroga al 31 luglio per il lavoro agile semplificato

27 aprile 2021

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Il decreto Riaperture, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, in vigore dal 23 aprile 2021, proroga al 31 luglio 2021 (in precedenza il termine era al 30 aprile) la possibilità di utilizzo dello smart working semplificato da parte dei datori di lavoro.

L’art. 11 del decreto legge 52/2021 proroga fino al 31 luglio i termini di una serie di provvedimenti correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che introducono regole semplificate per i datori di lavoro che ricorrono allo smart working nel periodo emergenziale.

Al fine di mantenere un quadro d’insieme si riepilogano di seguito le ulteriori norme, susseguitesi durante il periodo emergenziale, che attualmente regolamentano la possibilità e/o il diritto di ricorrere al lavoro agile.

LE DISPOSIZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE

Smart working semplificato e comunicazione semplificata (D.L. 34/2020, art. 90, commi 3 e 4, D.L. 183/2020, art. 19, come modificato dalla L. 21/2021 e dal D.L. 52/2021)

Vengono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini già previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 2 del D.L. 52/2021, fra le quali le norme in materia di lavoro agile ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Per i datori di lavoro privati risulta pertanto estesa la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, nonché l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione “semplificata” resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Lavoratori genitori di figli fino a 16 anni – Sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio (D.L. 30/2021, art. 2, comma 1)

Fino al 30 giungo 2021 viene reintrodotta la possibilità, da intendersi come diritto, per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 16, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Lavoratori genitori di figli frequentanti scuole secondarie di primo grado – Zona rossa e sospensione didattica in presenza (D.L. 137/2020, art. 22 bis)

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in  presenza nelle scuole secondarie di primo grado, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà, ove compatibile, di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile, per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

La medesima facoltà è riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave – sorveglianza sanitaria (D.L. 34/2020, art. 90, comma 1, secondo periodo)

Resta invece in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (D.L. 18/2020, art. 26, commi 2 e 2-bis, come modif. dalla L. 178/2020, art. 1, comma 481, e dal D.L. 41/2021)

Applicabili fino al 30 giugno 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Lavoratori genitori di figli disabili gravi (D.L. 104/2020, art. 21 ter)

Fino al 30 giugno 2021, e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram