Smart working dal 1° agosto al 15 ottobre 2020 – D.L. n. 83 del 30 luglio 2020

03 agosto 2020

 

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Con il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, il Governo è intervenuto per prorogare lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020.

In particolare, il Decreto prevede che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle esplicitamente individuate, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

In materia giuslavoristica trova esplicita proroga la disciplina relativa al lavoro agile nei seguenti termini:

  • Per l’intero periodo dello stato di emergenza e dunque sino al 15 ottobre,i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in assenza degli accordi individuali.
  • Nel medesimo termine hanno diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
  • Nel medesimo termine i lavoratori dipendenti disabilinelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
  • I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agileanche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione fino al 14 settembre.
  • Restano fermi gli obblighi di informativa in materia di sicurezzasul lavoro di cui all’articolo 22 della Legge n. 81 del 2017.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it  Tel. 0521/2262 (centralino)

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram