Sicurezza sul lavoro Lavoro agile, MOG/INAIL, Formazione durante CIG

09 Aprile 2026

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2026 è stata pubblicata la L.n. 34/2026, Legge annuale sulle piccole e medie imprese che interviene in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non limitando il proprio ambito alle sole PMI.

Di seguito i punti di maggior interesse.

Art. 11 – Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile

Si tratta della modifica di maggior spessore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto ridefinisce la portata degli obblighi di salute e sicurezza nel lavoro agile.

La nuova disposizione stabilisce che, quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità – in particolare quelli relativi ai videoterminali – è assicurato mediante la consegna annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per ridurli (peraltro già prevista nell’art. 22 della l.n. 81/2017 che disciplina il lavoro agile); resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.

Laddove non ricorra l’ipotesi del lavoro agile, continueranno ad applicarsi le regole ordinarie. È bene chiarire, infatti, che la condizione della disponibilità giuridica opera in quanto il lavoro agile è caratterizzato dalla assenza di precisi vincoli di luogo di lavoro e la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Tale caratteristica incide in modo decisivo sulla possibilità del datore di lavoro di governare la prevenzione, in termini di organizzazione, controllo, gestione e riesame.

È evidente, quindi, la differenza dal telelavoro (dove c’è la postazione fissa e dove il datore di lavoro può e deve intervenire e vigilare), dal distacco e dalla trasferta (dove il datore deve svolgere una attività preventiva proprio perché è lui, nel proprio interesse, ad inviare il lavoratore in un altro luogo di lavoro), dall’appalto (dove vigono gli obblighi di collaborazione e cooperazione).

La modifica normativa è sancita dalla nuova sanzione penale per omessa informativa (art. 55, c. 5, lett. c, D.lgs.n. 81/2008), che diventa l’elemento centrale della responsabilità datoriale nel lavoro agile fuori sede.

Art. 10 – I modelli semplificati di organizzazione e gestione

L’art. 10 introduce il comma 5-ter nell’art. 30 del D.lgs.n. 81/2008, affidando all’INAIL l’elaborazione di modelli organizzativi semplificati specifici per le micro, piccole e medie imprese. Questa iniziativa, da attuare in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza, non mira solo a snellire la documentazione, ma a fornire un supporto concreto nella gestione e nell’applicazione dei modelli, seguendo il principio di proporzionalità rispetto alle dimensioni aziendali.

L’intervento legislativo affronta il divario tra gli obblighi formali e le reali capacità organizzative delle piccole strutture, dove la complessità burocratica rischia spesso di rendere la prevenzione un puro adempimento teorico. L’obiettivo è dunque rendere la sicurezza sul lavoro un elemento sostenibile e integrato nei processi aziendali, correggendo le distorsioni generate da standard pensati per realtà più grandi.

Il coinvolgimento diretto dell’INAIL e delle parti sociali rappresenta un passaggio decisivo per l’applicazione della responsabilità delle persone giuridiche (D.lgs.n. 231/2001) nelle PMI. Data l’estrema frammentazione del tessuto produttivo italiano, dove la stragrande maggioranza delle imprese assicurate ha meno di dieci dipendenti (su 3.2 mln di imprese assicurate all’Inail, 2.8 mln occupano tra 1 e 9 lavoratori e di queste 1.8 ne occupano solamente 1) risulta fondamentale che questi modelli siano modulati sulle reali peculiarità dimensionali, evidenziando chiaramente anche i limiti di applicabilità di tali strumenti nelle realtà più microscopiche.

Art. 10 – Le modalità innovative dell’addestramento

Sempre all’art. 10, il legislatore integra il comma 5 dell’art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 che descrive le modalità dell’addestramento, aggiungendo al testo vigente (come già modificato dal DL 146/2021) che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Ferma restando la definizione di addestramento contenuta nell’articolo 2 del Dlgs 81/2008 (complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro), la disposizione è coerente con le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 nelle quali, anche per la formazione, si prevede il ricorso ad ulteriori metodologie didattiche attive che – attraverso le opportunità offerte dalle ICT (Information and Communication Technologies), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali – permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento (ad es., realtà virtuale e aumentata, simulatori virtuali e fisici).

Art. 10 – La formazione durante la cassa integrazione

Ancora in tema di formazione, viene sancita la legittimità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa per ricorso agli ammortizzatori sociali: l’art. 10 introduce, tra i momenti nei quali è possibile erogare la formazione, i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Per completare il nuovo quadro normativo, il legislatore ha integrato una previsione della cd legge Fornero, chiarendo che tra i temi della formazione, obbligatoria per evitare di decadere dalle prestazioni di sostegno al reddito, rientra anche quella in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Per quanto sia chiara la ratio della norma, e legata al principio di condizionalità, adesso occorrerà declinare le ipotesi nelle quali tale principio potrà essere applicato, considerata anche l’abrogazione dell’art. 4, comma 40, da parte del D.lgs.n. 150/2015 e la relazione tra l’obbligo formativo e la stipula del patto di servizio personalizzato.

Da chiarire, inoltre, la erronea previsione di un nuovo obbligo, risultante dal testo dell’art. 37, in luogo della semplice possibilità, legata all’opportunità di erogare la formazione anche durante i periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.

Art. 12 – Verifiche di attrezzature

L’art. 12 modifica l’allegato VII del d.lgs. n. 81 del 2008 e inserisce, dopo la voce relativa ai “ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – verifica annuale”, una nuova voce concernente le “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – verifica triennale”.

La disposizione amplia dunque il catalogo delle attrezzature soggette a verifica periodica, prevedendo l’assoggettamento a controllo triennale di due tipologie di attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada) impiegate nelle operazioni in frutteto.

L’efficacia della previsione è comunque subordinata all’adozione di un apposito decreto volto a stabilire la tariffa relativa alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro ricomprese nel suddetto allegato VII del D.lgs. n. 81/2008.

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram