01 giugno 2022
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Domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7 alle ore 23 si terranno le elezioni amministrative per rinnovare o confermare i sindaci e le amministrazioni uscenti.
Nella medesima giornata di domenica 12 giugno 2022 si terranno cinque referendum abrogativi in materia di giustizia.
Le operazioni preparatorie si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 11 giugno, con inizio alle ore 16.
Le operazioni di spoglio delle schede dei referendum avranno inizio dalle ore 23 di domenica 12 giugno.
Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative inizierà, invece, alle ore 14 di lunedì 13 giugno.
Dove previsto, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, sarà invece nei giorni di domenica 26 giugno 2022.
A livello generale vanno ribaditi quelli che sono i principi di fondo che regolamentano il servizio ai seggi da parte di lavoratori dipendenti:
- il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle consultazioni;
- l’equiparazione dei giorni di assenza a giornate di effettiva prestazione lavorativa.
I periodi di assenza devono essere comunicati e “certificati” al datore di lavoro (consegna preventiva del certificato di chiamata e, successivamente, consegna di copia del certificato firmata dal Presidente di seggio attestante giornate ed orari di effettivo servizio, con indicazione degli orari di apertura e chiusura dei seggi).
Tale disciplina deve conciliarsi con quanto previsto in materia di obblighi di riposo settimanale per i lavoratori dipendenti: è principio consolidato il fatto che la giornata di presenza ai seggi coincidente con il riposo (normalmente la domenica), debba essere seguita da un giorno di riposo ravvicinato.
Al di là degli obblighi, è in ogni caso auspicabile un accordo tra azienda e lavoratore circa le modalità di fruizione dei riposi compensativi o l’indennizzo della mancata fruizione degli stessi, ferma restando l’impossibilità di derogare dal diritto al riposo settimanale.
Nella prassi, la distinzione sul trattamento da applicare alle giornate di servizio ai seggi è legata all’orario di lavoro del dipendente interessato:
- per le giornate lavorative coincidenti nel periodo il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico che sarebbe spettato per la normale giornata lavorativa in caso di effettiva presenza. Per giorni lavorativi devono intendersi quelli considerati tali dall’articolazione dell’orario settimanale aziendale; in pratica, nella maggioranza dei casi, è considerato tale il lunedì, mentre in casi particolari (es. turnisti, pubblici esercizi ecc.) possono essere considerati al limite tutte le giornate, cadenti nel periodo, come lavorativi; secondo l’orientamento prevalente, anche poche ore trascorse al seggio (es. fino alle ore 2 di notte per la prosecuzione delle operazioni di spoglio) danno diritto ad assentarsi dal lavoro e al pagamento della giornata; di converso vi è chi sostiene che il diritto venga in essere solo quando l’orario dello scrutinio si sovrappone al normale orario di lavoro;
- per le giornate di riposo o non lavorative, l’art. 1 della legge 69/92 ha stabilito che i lavoratori hanno diritto al riconoscimento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi. Detto dell’obbligo di riconoscere al lavoratorela possibilità di usufruire del riposo compensativo per la giornata di domenica (se coincidente con la giornata di riposo), va però sottolineato che tale riposo – vista la finalità dello stesso – dovrà avvenire in un periodo immediatamente successivo alla giornate di presenza al seggio. Per le altre giornate (coincidenti con giorni non lavorativi es. il sabato), invece, è facoltà dell’azienda concedere il riposo compensativo ovvero procedere al pagamento della quota aggiuntiva. Nell’ipotesi di corresponsione di retribuzione, la quota giornaliera dovrà essere calcolata secondo i criteri previsti dai vari CCNL, ovvero, ove non esiste tale clausola contrattuale, alle modalità di pagamento delle festività cadenti di domenica.
Al di fuori della disciplina dei lavoratori chiamati a svolgere servizio ai seggi, va poi ricordato che le aziende sono tenute ad agevolare l’accesso al voto dei lavoratori, anche di quelli che debbono votare in Comuni diversi da quello di abituale dimora, acconsentendo alle richieste in tal senso da parte degli stessi.
Per i permessi sopra richiamati non è contrattualmente previsto alcun trattamento retributivo “aggiuntivo”, è però consentito computare detti periodi in conto ferie o permessi, o, in alternativa, accordarsi per il recupero delle ore di lavoro perse. E’ evidente che la durata delle assenze deve essere comunque strettamente legata ai tempi necessari per effettuare gli spostamenti che consentano l’esercizio del diritto di voto.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)