Proroga dei versamenti: il calendario per la rateizzazione

22 agosto 2019

 

 

Sono sostanzialmente due gli schemi messi in evidenza dalle Entrate, contenenti le scadenze delle rate e gli interessi dovuti da coloro che hanno optato per la proroga, uno riguarda i titolari di partita Iva, l’altro i non titolari di partita Iva.

Con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019 l’Agenzia fornisce chiarimenti sui termini dei versamenti delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, Irap e Iva) a seguito della proroga introdotta dal decreto crescita (articolo 12-quinquies, Dl n. 34/2019).

L’Agenzia aveva già chiarito che la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce ai tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione) e che, quindi, riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e quelli che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (risoluzione n. 64/2019).

Di seguito il calendario con le date da ricordare.

Versamenti a rate per i soggetti che hanno optato per la proroga sino a fine settembre

Titolari di partita Iva

 

N. rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza (*)

Interessi di rateazione %

1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

 

 

Non titolari di partita Iva

 

N. rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza (*)

Interessi di rateazione %

1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

Versamento in un’unica soluzione per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari di partita Iva:

  • entro il 30 settembre 2019
  • entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

L’Agenzia, infine, evidenzia che resta ferma la facoltà dei contribuenti di non avvalersi della proroga e quindi di eseguire i versamenti delle somme dovute entro il 30 settembre in base agli ordinari piani di rateazione.

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