Prolungamento del contratto a termine per sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo

21 Gennaio 2026

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In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per i congedi previsti dal testo unico della maternità e paternità, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L’assunzione in sostituzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

La Legge di Bilancio 2026 prevede che dal 1^ gennaio 2026 il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Da sottolineare che l’affiancamento alla fine del congedo non è previsto per sostituire i lavoratori.

Attraverso la modifica il legislatore riconosce che il trasferimento di competenze tra sostituto e sostituito non era possibile dovendo il contratto a termine cessare al rientro del sostituito. Ora può essere garantita alle imprese una continuità organizzativa, minimizzando le inefficienze organizzative/produttive che accompagnano le fasi di transizione post-maternità o paternità.

Si ricorda che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con personale in somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Lo sgravio trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui sopra.

Per il beneficio contributivo, il tenore letterale (…. sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo) porta a pensare che lo sgravio non spetti per il periodo di affiancamento ma su questo punto si auspicano rapidi chiarimenti da parte dell’INPS.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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