Pacchetto mobilità. Sintesi delle disposizioni in vigore dal 20 agosto 2020

03 settembre 2020

 

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Si ritiene utile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 luglio scorso delle normative denominate “Pacchetto mobilità”, sintetizzare la portata delle disposizioni entrate in vigore e che si applicano in tutti gli Stati comunitari dal 20 agosto 2020.

Al riguardo si conferma che dei quattro provvedimenti costituenti il “Pacchetto”, solo il reg. UE 1054 (sulle modifiche ai tempi di guida e di riposo) è entrato in parte in vigore lo scorso 20 agosto; gli altri provvedimenti si applicheranno invece successivamente, ed in particolare:

  • dal 2 febbraio 2022, la direttiva 1057 sul distacco transnazionale dei conducenti nel settore del trasporto stradale, previo recepimento attuativo da parte di ciascun Stato membro;
  • dal 21 febbraio 2022, il reg. 1055 sull’accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto (con modifiche ai regolamenti 1071/09, 1072/09)
  • dal 21 agosto 2024, il reg. 1056, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.

Le principali disposizioni direttamente efficaci il 20 agosto 2020, riguardano:

Interruzione in multipresenza.

Con un’aggiunta all’art. 7 del Reg. UE 561/2006, viene ora stabilito ufficialmente che “il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo”. (Al riguardo occorre precisare che detta possibilità era già contenuta in talune note orientative della Commissione Europea sul reg. 561/06, ma non erano sempre osservate in tutti gli Stati comunitari; ora invece la modifica normativa è ufficiale e pienamente valida).

Nuova regolamentazione dei riposi settimanali.

Dopo aver ribadito che la regola generale stabilisce che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore cadauno), oppure un periodo regolare ed uno ridotto (di sole 24 ore e che in tal caso, le 21 ore di riposo non osservate vanno compensate con un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la terza settimana successiva alla settimana in questione), la modifica all’art. 8 del Reg. UE 561/06 consente ora:

  • in deroga alla regola generale, che i conducenti impegnati in trasporti internazionali di merci al di fuori dello Stato di stabilimento, possono effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi, a condizione che:
  • nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi settimanali regolari;
  • entro la fine della terza settimana consecutiva effettuino un riposo compensativo equivalente a quello non osservato nelle due settimane precedenti (21 + 21 ore), collegando al periodo di riposo settimanale regolare con rientro in sede dell’impresa o nel luogo di loro residenza.

Organizzazione attività conducenti.

Con un nuovo paragrafo 8-bis, aggiunto all’art. 8, si stabilisce che le imprese di autotrasporto devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell’arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore per compensare 1 periodo di riposo settimanale ridotto.

Qualora il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa dovrà organizzare l’attività del conducente in modo che possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.

L’impresa deve poter documentare in che modo ottempera a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.

Divieto di riposo settimanale regolare in cabina.

Altra modifica all’art. 8 prescrive ora che in tutti gli Stati membri i periodi di riposo settimanale regolare (di 45h) e quelli superiori (alle 45h) osservati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si svolgano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e che sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.

Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro. (Al riguardo si fa presente che già taluni Stati membri prevedevano il divieto del riposo settimanale regolare in cabina, ma che talvolta alcune imprese eludevano il divieto facendo riposare gli autisti sui mezzi parcheggiati in aree private, non soggette a controllo).

Trasporti intermodali strada/mare o strada/ferrovia.

Con una modifica all’art. 9 del Reg. UE 561/06 si dispone ora che il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di 1h complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore.

Deroghe.

Oltre la deroga generale già esistente, prevista dall’art. 12 del Reg. UE 561/06, che ricordiamo consente al conducente di superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce (con annotazione di tale circostanza e del relativo motivo al più tardi nel momento in cui raggiunge detto punto), vengono ora aggiunte al tre due deroghe, che riguardano:

  • la possibilità di superare di massimo 1h, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale;
  • di massimo 2h, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Si riporta il testo del regolamento UE 1054/2020.


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino);

 

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