17 Novembre 2025
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Il comma 860 dell’art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), apportando modifiche all’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria.
Novità del DL 31.10.2025 n. 159
L’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito è stato ulteriormente modificato dall’art. 13 co. 3 del DL 31.10.2025 n. 159, entrato in vigore il 31.10.2025 e in corso di conversione in legge.
In base alla nuova disciplina si prevede che l’obbligo di comunicare la PEC al Registro delle imprese si applica “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.
Chiarimenti ufficiali
Unioncamere, con un documento pubblicato il 10.11.2025, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’obbligo in questione alla luce delle recenti novità normative.
Notizia integrale in allegato.