Nuova Sabatini: disponibile ancora il 13% dei fondi

10 ottobre 2019

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il dato delle risorse ancora disponibili per il contributo a valere sull’agevolazione “Nuova Sabatini”. Dopo le richieste del mese di settembre u.s. era ancora disponibile il 13% delle risorse, pari a circa € 229.000.000.

Si ricorda inoltre che l’agevolazione “Sabatini” è cumulabile con il “super-ammortamento” e l’ “iper-ammortamento”. Si segnala inoltre che FRAER LEASING Spa, società di leasing convenzionata con l’Associazione, è abilitata alla gestione delle operazioni con contributo Sabatini.

L’ufficio Credito è inoltre a disposizione per l’assistenza alla presentazione della domanda di agevolazione.


Si riporta di seguito una sintesi dell’intervento.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non sono tra i soggetti che non hanno rimborsato aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (regolamento generale di esenzione per categoria, 800/2008/CE).

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K ATECO 2007).

Caratteristiche del finanziamento

Per la concessione dell’agevolazione è necessaria una delibera di finanziamento di una banca o un intermediario finanziario, che abbia le seguenti caratteristiche:

  • essere destinato alla realizzazione degli investimenti ammissibili;
  • durata massima (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
  • importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni per ogni impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto, e copertura fino al 100% dei costi ammissibili;
  • erogazione in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.
  • in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.

Investimenti

I finanziamenti devono essere destinati interamente all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di:

  • macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature,
  • investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (allegati 6/A e 6/B), nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Gli investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti,( allegati 6/A e 6/B – aggiornati al 9 marzo 2017)  se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come investimenti ordinari.

Sono ammissibili i beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni materiali alle voci B.II.2 (impianti e macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni) dell’articolo 2424 del codice civile.

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. In particolare il Ministero ha precisato che anche la semplice sostituzione di mezzo obsoleto con veicolo “euro 6” non rientra nella tipologia ampliamento, ma si configura come mera sostituzione di un bene esistente, fattispecie non ammissibile all’agevolazione.

Non sono ammessi alle agevolazioni i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento.

Non sono inoltre ammissibili beni singoli di importo inferiore a 516,46 euro (al netto dell’IVA).

Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dello stato patrimoniale per almeno 3 anni.

Avvio e conclusione degli investimenti

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo. Per avvio dell’investimento s’intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

La conclusione degli investimenti deve avvenire entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento; la data di conclusione corrisponde alla data dell’ultimo titolo di spesa o, nel caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna del bene.

Operazioni in leasing

Il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario. Per poter beneficiare delle agevolazioni, l’impresa locataria deve esercitare l’opzione di acquisto al momento della stipula del contratto di leasing.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto impianti erogato dal Ministero dello sviluppo economico.  L’ammontare del contributo è pari agli interessi calcolati sull’importo di un finanziamento di 5 anni ad un tasso del:

  1. 2,75% per gli investimenti ordinari,
  2. 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti,ed è concesso nei limiti fissati dai regolamenti sugli aiuti di stato (Regolamento GBER).

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia.

Le agevolazioni verranno erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie; l’esaurimento delle risorse verrà comunicato dal MISE con un avviso pubblicato nella gazzetta Ufficiale.

Cumulo delle agevolazioni

Il contributo in conto interessi è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis a condizione che tale cumulo non determini il superamento delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

In caso di superamento dell’intensità massima prevista dai regolamenti comunitari, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti consentiti.

Concessione del contributo

Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette alla PMI e alla banca o all’intermediario finanziario.

Il contratto di finanziamento viene stipulato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell’agevolazione.

Erogazione delle agevolazioni 

Il contributo viene erogato in quote annuali.

L’erogazione è subordinata a tre condizioni:

  1. completamento dell’investimento: l’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo.
  2. rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
  3. presentazione al Ministero della documentazione di erogazione: il modulo è presentato al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, entro massimo 120 giorni dal termine ultimo
  4. previsto per la conclusione dell’investimento, successivamente al saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento.

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successiva alla prima sono presentate con cadenza annuale.

L’erogazione del contributo viene sospesa qualora la banca o l’intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto dei termini di rimborso del finanziamento e nei casi in cui ci sia un provvedimento di revoca.

Se l’investimento effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento erogato, il Ministero ridetermina le agevolazioni calcolate all’atto della concessione del contributo.

Infine, ai fini della validità delle fatture, l’impresa deve riportare su ogni originale – con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro – la dicitura «Spesa di euro ._____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». L’assenza di tale dicitura determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Fatture, documenti e dichiarazioni vanno conservati dall’impresa beneficiaria per dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

Il decreto prevede che in ogni fase del procedimento il Ministero possa effettuare o disporre appositi controlli per verificare che l’agevolazione sia utilizzata correttamente. L’eventuale perdita dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata dall’impresa beneficiaria al Ministero (e per conoscenza alla banca o all’intermediario finanziario).

Presentazione della domanda

Per usufruire delle opportunità offerte dal nuovo strumento, le imprese interessate presentano alla banca/società di leasing aderente, tramite posta elettronica certificata, un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione. La circolare ministeriale del 22 luglio 2019 ha previsto l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro.

Documentazione di erogazione: il modulo è presentato al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, entro massimo 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, successivamente al saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento.

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successiva alla prima sono presentate con cadenza annuale.

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