15 Settembre 2022
Seguici anche su
L’INPS, con circolare n. 97/2022, illustra le novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro recentemente introdotte.
L’Istituto, inoltre, illustra le modifiche in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (causali “Crisi di mercato” e “Mancanza di materie prime o componenti”).
Novità ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
(DL n. 21/2022 e L.n. 25/2022, che ha convertito, con modificazioni, il DL n. 4/2022)
In particolare, l’INPS illustra le seguenti novità:
- ulteriore periodo di CIGO per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO che hanno esaurito i limiti massimi di durata previsti dal D.lgs. n. 148/2015;
- ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022, per i datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione del FIS nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, che operano nei settori Turismo, Ristorazione, Attività ricreative e Altre attività individuati dai codici ATECO 2007 riportati nella circolare n. 97 (par. 2.1) e che hanno esaurito i limiti massimi di durata dei trattamenti previsti dal D.lgs. n. 148/2015 nonché dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali;
- esonero dal versamento del contributo addizionale per l’accesso ai trattamenti di CIGO e di CIGS per i datori di lavoro, appartenenti ai settori della Siderurgia, del Legno, della Ceramica, dell’Automotive e dell’Agroindustria, e identificati secondo i codici delle attività economiche ATECO 2007 richiamati nella circolare n. 97 (par. 5.1), che abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022;
- esonero dal versamento del contributo addizionale per l’accesso ai trattamenti di CIGO e CIGS, nonché di assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, per i datori di lavoro operanti nei settori Turismo, Ristorazione, Filiera HO.RE.CA, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e Altre attività, e identificati secondo i codici delle attività economiche ATECO 2007 contenuti nell’allegato n. 1 della circolare n. 97, che abbiano ridotto o sospeso l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Nel paragrafo 9 della circolare sono riportate le indicazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens e per esposizione del conguaglio e del contributo addizionale relative all’ulteriore periodo di CIGO e all’ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale sopra riportati.
Causali CIGO “Crisi di mercato” e “Mancanza di materie prime o componenti”
(DM n. 67/2022)
L’INPS fornisce i seguenti chiarimenti:
- limitatamente all’anno 2022e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, si prevede che la fattispecie di “crisi di mercato” si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina. Nella relazione tecnica dettagliata, il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Le problematicità potranno riferirsi sia all’attività direttamente esercitata dall’impresa nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta dalla/e azienda/e fornitrici. A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (ad esempio, documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall’Istat e/o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale;
- la fattispecie di “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Il ricorso alla citata causale è circoscritto alle “aziende energivore”, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate nella circolare n. 97 e riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalla Cassa dei servizi energetici e ambientali (CSEA). La relazione tecnica deve indicare l’appartenenza agli elenchi sopra indicati e una serie di elementi, indicati dalla circolare n. 97, utili ai fini della valutazione dell’Istituto.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)