Lavoratori padri – Congedo parentale e facoltativo

07 marzo 2019

L’INPS ha fornito indicazioni per l’anno 2019

La legge di bilancio 2019 ha confermato le disposizioni relative al congedo obbligatorio e facoltativo a favore dei padri lavoratori dipendenti per le nascite e adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.

Per l’anno 2019, riassumendo:

  • la durata del congedo obbligatorio è aumentata a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore;
  • è confermato l’ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Sul punto, con messaggio n. 591/2019 l’INPS:

  • richiama le istruzioni a suo tempo fornite per la presentazione della domanda(1) e per la comunicazione da parte del datore di lavoro delle giornate fruite attraverso il flusso UniEmens(2);
  • ricorda che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro in forma scritta e con un anticipo di almeno 15 giorni le date in cui intende fruire del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’INPS;
  • conferma che con riferimento alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018 i padri lavoratori
  • dipendenti hanno diritto(3), a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

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