Collocamento mirato: note per l’anno 2019

24 gennaio 2019

In una recente nota informativa l’Agenzia Regionale per il Lavoro della regione Emilia-Romagna ha evidenziato gli aspetti di maggiore rilievo che le aziende soggette agli obblighi relativi al collocamento mirato devono tenere in considerazione per l’anno 2019.

Prospetto informativo

La scadenza per l’invio del prospetto informativo riportante i dati relativi alla situazione occupazionale aggiornati al 31 dicembre 2018 è fissata al 31 gennaio 2019. Ricordiamo che l’invio del prospetto informativo è obbligatorio per le aziende che hanno un numero di lavoratori complessivo computabili pari ad almeno 15 dipendenti a livello nazionale e non nella singola unità produttiva. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica (art. 9, co. 6 della L.n. 68/99), tramite il servizio SARE. Per le imprese che nel 2018 non hanno subito variazioni rispetto all’ultimo prospetto presentato non occorre effettuare alcuna comunicazione agli uffici competenti, salvo i casi in cui è stata richiesta la compensazione territoriale infra-gruppo.

Si sottolinea l’obbligo di compilazione nel prospetto informativo della sezione “posti disponibili”, per la cui corretta esecuzione può essere utilizzato l’elenco delle mansioni riportate nell’elenco “profili disponibili” consultabile sul sito del collocamento mirato (SILD) di Parma.

Obbligo di assunzione per le aziende da 15 a 35 dipendenti

Come noto, già dal 2018 le imprese che occupano (quale base di computo ai sensi della L.n. 68/1999) da 15 e 35 dipendenti sono tenute ad assumere una persona avente diritto al collocamento mirato. Per questa tipologia di aziende, laddove non occupino già una persona con disabilità, scatta pertanto la scopertura degli obblighi e inizia immediatamente a decorrere il termine di 60 giorni (previsto dall’art. 9, comma 1, della L.n. 68/1999) entro il quale presentare agli uffici competenti la richiesta nominativa di assunzione della persona con disabilità.

Si rammenta inoltre che, per le aziende tenute ad assumere una sola persona con disabilità, non è possibile fare ricorso all’esonero parziale.

Convenzioni per l’inserimento di disabili

  • Convenzioni art. 11 L.n. 68/99 – tali convenzioni hanno una durata iniziale generalmente di 12 mesi. La domanda deve essere tramessa all’indirizzo email del Collocamento Mirato (SILD) di Parma. L’agenzia Regionale per il Lavoro comunica si stanno definendo nuovi indirizzi regionali per la sottoscrizione delle convenzioni ex art. 11 in base ai quali, in caso di variazioni occupazionali o nuove scoperture successive alla stipula della convenzione, non sarà più necessario stipulare una convenzione aggiuntiva, ma si potrà chiedere di integrare o ridefinire quella già in corso. Le mansioni da indicare nella convenzione vanno identificate tra quelle riportate nei “Profili disponibili” consultabile sempre sul sito del collocamento mirato (SILD) di Parma.
  • Convenzioni art. 22 Legge Regionale n. 17/05 – si tratta di convenzioni che consentono la copertura fino al 30% della quota di riserva tramite affidamento di commesse di lavoro a cooperative di tipo B, le quali assumono lavoratori con disabilità in base al numero delle unità coperte dalle commesse dell’azienda committente.
  • Convenzioni art. 12bis L.n. 68/99 – questo tipo di convenzione, che rappresenta una novità per la nostra provincia, consente di coprire fino al 10% della quota d’obbligo, tramite affidamento di commessa di lavoro a cooperative sociali oppure a datori di lavoro non soggetti agli obblighi di cui alla L.n. 68/99. Saranno questi ultimi soggetti a dover effettuare concretamente l’assunzione di lavoratori disabili, specificatamente quelli con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento. Va evidenziato che, stante la novità dello strumento, sono ancora diversi gli aspetti che dovranno essere oggetto di ulteriore chiarimento da parte degli uffici competenti. Ad oggi sul sito del collocamento mirato dedicato alle convenzioni ancora non è presente la modulistica dedicata a tale tipo di convenzione.

Computo

Per la richiesta di computare in quota d’obbligo i lavoratori divenuti disabili successivamente all’assunzione o lavoratori disabili assunti senza le procedure previste è necessario presentare una specifica domanda in formato elettronico con firma digitale all’indirizzo sopra riportato nel paragrafo “convenzioni”.

Esonero parziale

L’esonero parziale dall’obbligo di occupazione di personale disabile, di cui all’art. 1, comma 1, della L.n. 68/1999, rientra tra gli istituti previsti ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo ed è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici aventi un obbligo assuntivo di disabili complessivamente superiore all’unità e solo se sussistono determinate condizioni. L’Agenzia Regionale per il Lavoro conferma di assegnare a tale istituto un carattere residuale rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro previste dalla L.n. 68/1999. Le richieste di nuovo esonero e di rinnovo vanno presentate esclusivamente informato elettronico con firma digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva per la marca da bollo all’indirizzo sopra riportato al paragrafo “convenzioni”.

Incentivi all’assunzione di lavoratori disabili

Sono confermati i benefici previsti dall’art. 13 della L.n. 68/99 riconosciuti dall’INPS mediante conguaglio contributivo in funzione delle risorse effettivamente disponibili in base all’ordine cronologico delle domande alle seguenti condizioni e modalità:

  • 70% della retribuzione lorda mensile in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% per un periodo di 36 mesi;
  • 35% della retribuzione lorda mensile in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79%;
  • in caso di assunzione di persone con disabilità psichica e intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70 % della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, oppure per tutta la durata del contratto a termine non inferiore a 12 mesi.

Per l’ottenimento del suddetto beneficio il datore di lavoro deve inoltrare apposita domanda.

L’agenzia regionale per il Lavoro segnala una novità per il 2019, e cioè la previsione di incentivi in forma di rimborso forfetario parziale, ai sensi dell’art. 14 della L.n. 68/99, per le spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità. Si tratta di un provvedimento già deliberato dalla Giunta Regionale ma non ancora pubblicato e pertanto non è al momento utilizzabile.

 

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