Welfare aziendale: i requisiti per l’esenzione

30 gennaio 2019

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 10 del 25 gennaio 2019 fornita ad un interpello in tema di welfare aziendale ribadisce che, affinché i servizi riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile in capo a essi, è necessario che non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Nel caso specifico, la società interpellante – gestita da un amministratore unico che si avvale di 12 dipendenti (un direttore di sala, cinque addetti alla sala, cinque addetti alla cucina e uno alla cassa), di un lavoratore in somministrazione a tempo determinato addetto alla sala e di uno stagista (percettore di un’indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) anch’egli addetto alla sala – intende definire un “piano welfare” così strutturato:

  1. per la categoria dei “manager” (amministratore unico e direttore di sala), il diritto all’assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli;
  2. per la categoria degli “addetti alla sala”, un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata. Resterebbero esclusi gli addetti alla cucina (cinque) e l’addetto alla cassa (uno).

L’Agenzia premette che con riferimento alla normativa vigente (articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir) in più occasioni è stato ribadito che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre che congiuntamente:

  • le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi perseguano specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Nel caso in esame – ancorché i servizi offerti da parte della società (frequenza a un corso privato di lingua per i figli, dell’assistenza domiciliare ai familiari anziani e del check-up cardiaco) possano considerarsi ricompresi nelle finalità di educazione e istruzione, nonché in quelli di assistenza sociale e sanitaria – secondo l’Agenzia è tuttavia da escludere che tali servizi siano offerti “alla generalità dei dipendenti”, in quanto dal piano di welfare restano fuori gli addetti alla cucina e l’addetto alla cassa. Va quindi verificato, ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro, se i destinatari costituiscano una “categoria di dipendenti”.

Tale espressione, come chiarito nella circolare n. 5/2018, non va intesa solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica oppure tutti gli operai del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.

Conseguentemente:

  • non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del check-up cardiaco da parte degli addetti alla sala, che configurano una “categoria di dipendenti”. Il regime di esenzione spetta anche sia al titolare di contratto di somministrazione a tempo determinato che allo stagista titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
  • il regime esentativo non è applicabile all’amministratore unico della società e al direttore di sala, in quanto costoro non configurano una “categoria di dipendenti”. In particolare, secondo l’Agenzia, nel caso di specie, il ruolo di dipendente si confonde con quello di amministratore e manca il necessario rapporto di alterità tra le parti che ne definisce i compiti e le responsabilità. Relativamente poi all’unico direttore di sala, l’erogazione dei beni in suo favore configura un’offerta ad personam, anche in considerazione della circostanza che i servizi con finalità di educazione e istruzione, nonché di assistenza sociale e sanitaria, non sono riconosciuti, neanche in misura graduata, agli altri destinatari del piano di welfare. I beni welfare previsti dal regolamento aziendale erogati in favore di tali soggetti dovranno quindi essere valorizzati in base al valore normale (art. 51 comma 3 del TUIR).
  • Infine, per quanto concerne la deduzione dei relativi costi da parte dell’impresa, secondo l’Agenzia, nel presupposto che il regolamento non sia modificato in peius a danno dei lavoratori nel periodo di vigenza dello stesso, sono deducibili ex 95 del TUIR gli oneri relativi al check-up cardiaco riconosciuto alla categoria dei dipendenti addetti alla sala, previsto nella bozza di Regolamento, nonché gli oneri sostenuti in relazione ai benefit riconosciuti all’amministratore e al direttore di sala, in quanto spese che costituiscono la retribuzione dei soggetti destinatari e che, peraltro, concorrono a formare il reddito dei predetti soggetti.

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