Bonus di cassa: esame dell’agevolazione fiscale

25 marzo 2019

 

 

 

Sono state definite, con Provvedimento 28 febbraio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità di fruizione del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri incassati.

L’adempimento, come noto, è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con partenza anticipata al 1° luglio 2019 in caso di volume d’affari superiore a 400mila euro. Il comma 6-quinquies della stessa norma prevede, a favore degli esercenti interessati, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per agevolarli nel passaggio alla nuova procedura. Il bonus è usufruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Il beneficio è disponibile fino all’esaurimento dei fondi destinati allo scopo.

Con il provvedimento odierno, dunque, l’Agenzia detta le regole di utilizzo del contributo:

  • il bonus può essere speso soltanto in compensazione tramite F24;
  • il credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento. Condizione imprescindibile è che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nel provvedimento del 4 aprile 2018 (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera);
  • al bonus non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro), e dall’articolo 34 della legge 388/2000, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, del Dl 35/2013 (700mila euro);
  • il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell’importo riconosciuto;
  • i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • con la risoluzione n. 33/2019, l’Agenzia ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito e le relative istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Disponibilità fino a esaurimento fondi

Per monitorare il limite di spesa stabilito per lo scopo, l’Agenzia delle entrate comunicherà mensilmente, al Mef – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, segnalando l’eventuale avvicinamento all’esaurimento dei fondi stanziati.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame non è soggetto ai limiti di cui agli artt. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000) e 34, Legge n. 388/2000 (€ 700.000).

Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.

Codice tributo da utilizzare

In sede di compilazione del modello F24, il codice“6899” dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” sarà valorizzato, nel formato “aaaa”, con l’anno in cui la spesa è sostenuta.

 

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