Fatture elettroniche: nuove regole per il pagamento

17 gennaio 2019

 

Arrivano nuove regole per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, infatti, è stato pubblicato il Dm 28 dicembre 2018 che, modificando l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto), ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche. Per effetto delle modifiche introdotte dal Dm 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2 dell’articolo 6 stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, invece, si prevede che il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In pratica, quindi:

  • per gli atti, registri e documenti il versamento dell’imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie previste dal comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014: in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

Con l’occasione, si ricorda che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
  • le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
  • le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Per consentire il pagamento, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate.

Sulla fattura elettronica va indicata la dicituraassolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.

Quanto all’efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

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