Anac: approvata la disciplina dei rapporti con le associazioni di categoria

04 aprile 2019

E’ stato pubblicato sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il «Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri», approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 6 marzo 2019 con Delibera n. 172.

Il Regolamento da attuazione all’Aggiornamento 2015 del Piano nazionale anticorruzione (cfr. delib. n. 12/2015), nella parte in cui «auspica l’adozione di misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)», fissando «regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni» con tali soggetti (cfr.  decisioni Commissione europea nn. 2014/838/UE e 2014/839/UE).

In particolare, vengono regolamentati dall’ANAC gli incontri con il Presidente, i componenti del Consiglio, il Segretario generale e i dirigenti dell’Autorità (definiti soggetti “Decisori” ex art. 1) con i “portatori di interesse” (art. 2).

Con questi ultimi, l’ANAC si riferisce ai «rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni,  enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l’attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai Decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell’Autorità» (art. 1).

Tutti gli incontri promossi dai portatori di interessi saranno riportati in una Agenda, pubblicata sul sito dell’Autorità nella sezione “Amministrazione trasparente”, recante “le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalità e le finalità degli incontri” (art. 3).

A tal fine, nell’Agenda, saranno, tra l’altro, indicati il nominativo/i dei portatori di interessi incontrati, l’oggetto dell’incontro, i partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.

Nel Regolamento viene altresì specificato che, a dare contenuto all’Agenda, saranno gli appositi moduli complitati dalla struttura dell’ANAC in tutte le occasioni di incontro, fatte salve quelle occasionali che intervengano durante incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio o quelli conseguenti ad audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai Regolamenti dell’Autorità (art. 4).

Da notare che, i portatori di interesse dovranno comunque esprimere il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell’Agenda (art. 5).

Il Regolamento entrerà in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 7).

 

 

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