Modello 730: abolita la responsabilità per Caf e professionisti per imposte e interessi

04 aprile 2019

 

 

A seguito della conversione in legge del decreto legge n. 4/2019, avvenuta il 27 marzo scorso ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono state ridotte le sanzioni in caso di visto di conformità infedele sul modello 730, riportando la responsabilità del professionista o del Caf all’interno di margini “accettabili”.

Entrando nel dettaglio, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, il professionista e il responsabile del CAF non sono più tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), anche qualora l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Per effetto quindi della conversione in legge del Dl n. 4/2019, avente principalmente ad oggetto il reddito di cittadinanza e pensioni, viene quindi eliminata la principale disposizione che era stata prevista dal DLgs. 175/2014 a seguito dell’introduzione della dichiarazione precompilata.

Si riportano di seguito le principali novità di carattere tributario inerenti l’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti.

Assistenza fiscale dei Caf: requisiti per l’autorizzazione

L’articolo 6 del decreto (commi 8-bis e 8-ter) interviene sulla disciplina dell’assistenza fiscale prestata dai Caf, dettata dal decreto n. 164/1999. In particolare, le modifiche riguardano l’articolo 7, che regola l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività. In tale disposizione, viene abrogato il comma 2-ter e, di conseguenza, viene soppressa la disposizione secondo cui l’Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Si ricorda che la stessa disposizione prevedeva che, per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il requisito doveva essere considerato complessivamente.

Per ragioni di coordinamento normativo è inoltre prevista:

  • la soppressione dei riferimenti al requisito abrogato contenuti nell’articolo 10, comma 3, del decreto n. 164
  • l’abrogazione del comma 3, articolo 35, Dlgs 175/2014 (questa disposizione prevedeva che per i Caf autorizzati dopo l’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considerava soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio fosse stato almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Tali disposizioni erano applicabili anche ai centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del Dlgs con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017).

Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

La seconda novità per Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale è contenuta nell’articolo 7-bis del decreto, che, innanzitutto, modifica il regime sanzionatorio in materia di infedele rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione. A tal fine, viene riscritta la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, Dlgs 241/1997.

Queste, in sintesi, le novità:

  • fermo restando che in caso di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, se il visto infedele è rilasciato rispetto a un modello 730, questa sanzione non opera e l’intermediario (Caf o professionista) è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (in base alla precedente disciplina, in questa ipotesi si stabiliva che, salvo il caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale delle dichiarazione, fatto salvo il caso in cui il visto infedele non fosse stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente);
  • sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta) può essere ridotta attraverso il ricorso al ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997), quindi ad un nono, un ottavo, un settimo o un sesto, a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione;
  • le sanzioni previste dalla disposizione in esame non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs 472/1997, vale a dire l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

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