Le coperture contributive dei lavoratori part-time – Chiarimenti INPS

12 maggio 2021

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Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa

Legge di Bilancio; di fatto il legislatore – ponendo fine ad un lungo percorso caratterizzato da varie pronunce della giurisprudenza, oltre che da un copioso contenzioso, parte del quale ancora giacente – fa venire meno quella “penalizzazione”, in materia di coperture contributive, che scontavano i part time verticali o ciclici e sancisce che per i lavoratori titolari di questo contratto il riconoscimento previdenziale avvenga per intero anche per i periodi non lavorati previo confronto tra la contribuzione annuale dovuta e quella riferita al minimal contributivo settimanale; così, a titolo esemplificativo, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con prestazione “piena” per 10 mesi e assente per i restanti due, il lavoratore avrà comunque diritto alla copertura di tutte le settimane dell’anno se la retribuzione (con relativa contribuzione) accreditata per i 10 mesi di lavoro sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato.

Questa disposizione, prevista da una norma in vigore dal 1° gennaio 2021, si applica tanto ai rapporti a tempo parziale verticale / ciclico in essere alla stessa data, sia a quelli che a quella data erano cessati; questo “arretrato” – afferma INPS – deve spingersi indietro nel tempo fino alla data di entrata in vigore, nel nostro ordinamento, della prima norma che ha organicamente disciplinato il contratto a tempo parziale; ora, questa norma è rappresentata dal DL 726/1984 (poi convertito dalla L. 863/1984) ed è in vigore dal 30 ottobre 1984…..

Vediamo come la novità normativa sopra riportata e la sua amplissima retro-attività possano impattare sui datori di lavoro e sui soggetti che sono chiamati a gestirne gli adempimenti.

Per l’applicazione della nuova disposizione alle posizioni contributive dei lavoratori interessati, per periodi ante 1/1/2021, l’Istituto opererà in base alle istanze presentate dagli stessi, sia per i contratti di lavoro parttime di tipo verticale o ciclico in essere alla stessa data del 1° gennaio 2021 sia per quelli che invece risultino “esauriti” (sono da intendersi come tali non solo i rapporti cessati prima del 1° gennaio 2021, ma anche quelli in essere alla stessa data, ma con una tipologia contrattuale che non è più quella del part time verticale / ciclico).

In questa, fase, l’unico potenziale “coinvolgimento” che può riguardare il datore di lavoro è la compilazione, su richiesta del lavoratore, di una attestazione / dichiarazione (modello riportato in allegato 1) circa i periodi di lavoro svolti con part time verticale / ciclico, con indicazione anche di eventuali altri periodi di “non lavoro” assenza non retribuita quali aspettative, sospensioni, etc. La circolare INPS 74/21 prevede peraltro come alternativa (“ovvero”) all’attestazione del datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva resa direttamente dal lavoratore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato n. 2).

Sicuramente più concreto il ruolo del datore di lavoro nella compilazione dei flussi Uniemens, dal periodo “01/2021” in poi, che deve tenere conto delle nuove codifiche introdotte proprio per gestire operativamente la neo-introdotta disposizione.

Innanzitutto va sottolineato l’obbligo di compilazione ed invio del flusso UniEmens anche per i periodi in cu i non esiste prestazione lavorativa; cambiano inoltre i contenuti di alcun campi del flusso:

  • <Qualifica 2>: in questo caso non varia nulla, i codici da esporre nella “Q2” restano quelli in essere;
  • <PercPartTime>: va indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che deve essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione (ad
  • esempio, in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce il valore pari al 50%);
  • <PercPartTimeMese>: va invece riportata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Pertanto, nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata “in proporzione” ed il valore va espresso in centesimi;
  • <TipoLavStat>: è stato istituito il nuovo codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico. Il nuovo codice normalmente coesiste con l’assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato. Se è presente l’<Imponibile>, questo potrà riferirsi solo a importi afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>. Nel caso in cui il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo codice “DR00” <TipoLavStat> non deve essere apposto;
  • <TipoCopertura> di <Settimana>: si applicano le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite, o con “2” se coesiste anche un evento coperto da contribuzione figurativa. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito “D”;
  • <Lavorato> di <Giorno>: dovranno essere valorizzati con “N” i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo del part-time.

Come detto, quanto sopra trova applicazione dal 1° gennaio 2021, per cui – nei casi in cui i datori di lavoro avessero già inviato flussi Uniemens con esposizione dei dati riferiti a lavoratori part time verticali / ciclici differenti rispetto a quello appena descritti – occorre provvedere alla correzione dei flussi utilizzando nel flusso del mese corrente, l’elemento <Mese Precedente> o – in alternativa – inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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