Inserimento della Regione Emila Romagna nelle aree di elevata gravità e con un livello di rischio alto (Zona arancione)

17 novembre 2020

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Com’è noto il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 3 novembre u.s., ha disposto la classificazione della Regione Emilia Romagna fra quelle che si collocano nello scenario di tipo 3, quindi ritenute con un livello di rischio “alto”, regioni alle quali, ferme tutte le altre previsioni del DPCM del 3 novembre, si applicano in particolare le disposizioni contenute nell’art.2 del predetto DPCM che, per comodità di consultazione, si riporta di seguito per esteso:
“Art. 2
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”
Per opportuna conoscenza, riportiamo in allegato:
– L’Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministro della Salute;
– L’Autocertificazione;
– Ordinanza Presidente Regione Emilia Romagna
– Il link del testo del il testo del DPCM 3 novembre 2020 e i relativi allegati, http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617#documenti
In particolare, si ritiene opportuno sottolineare che per quanto riguarda le attività produttive e di servizio escluse da previsioni di chiusura o particolari articolazioni orarie o giornaliere di fatto nulla cambia se non per l’introduzione della previsione che ci si potrà muovere al di fuori del comune di propria residenza, domicilio o abitazione solo per le ragioni riportate nel modulo di autocertificazione.
Pertanto ai fini della mobilità dei collaboratori delle aziende da e per la sede di lavoro e negli spostamenti determinati dall’esigenza di portare avanti l’attività aziendale l’unica innovazione sostanziale pare essere quella che il personale si doti di moduli di autocertificazione da presentare in caso si esca dal proprio comune o dalla propria regione.

Con l’auspicio di avere fornito un utile supporto documentale e informativo si sottolinea che le disposizioni dell’ordinanza regionale sono in vigore da domenica 15 novembre 2020.
Cordiali saluti.

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