Inps – Malattia: modifica dell’indirizzo di reperibilità ai fini della visita medica di controllo

30 settembre 2020

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Con circolare 23 settembre 2020, n. 106, l’INPS ha reso nota l’avvenuta implementazione sul proprio portale web di un nuovo servizio telematico, che permette al lavoratore durante l’assenza per malattia di:

  • comunicare all’INPS il cambio di indirizzo di reperibilità per l’eventuale visita medica di controllo domiciliare;
  • correggere o completare l’indirizzo di reperibilità riportato sul certificato dal medico curante, nei casi in cui il lavoratore si avveda tardivamente dell’errore o della incompletezza dell’indirizzo. A quest’ultimo riguardo, la circolare ribadisce che la procedura non consente al medico curante di richiamare il certificato telematico per variare l’indirizzo di reperibilità riportato, ma soltanto per annullarlo nei tempi indicati o per rettificare in riduzione la prognosi.

Il lavoratore può accedere alla nuova funzione attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online” “Sportello al cittadino per le VMC”.

Il nuovo servizio sostituisce le modalità fino ad ora in uso per comunicare all’INPS la variazione dell’indirizzo di reperibilità, vale a dire l’invio di una e-mail alla casella medico-legale della Sede INPS competente, oppure una comunicazione tramite Contact-center. Tuttavia, queste due modalità potranno continuare ad essere utilizzate nei casi di indisponibilità del nuovo servizio telematico.

La circolare precisa che il nuovo servizio telematico, al contrario, NON sostituisce gli obblighi di comunicazione verso il datore di lavoro previsti dal contratto collettivo. Dunque, il lavoratore, in caso di variazione di indirizzo di reperibilità in corso di malattia, sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione:

  • all’INPS, tramite la nuova funzione telematica, e
  • al datore di lavoro, nelle modalità stabilite dal contratto collettivo.

In ogni caso, il datore di lavoro prende conoscenza del diverso indirizzo di reperibilità comunicato all’INPS dal lavoratore:

  • in fase di richiesta di una visita medica di controllo, se la comunicazione è stata effettuata dal lavoratore prima della richiesta della visita;
  • al momento della consultazione degli esiti, quando il lavoratore abbia comunicato la variazione di reperibilità dopo la richiesta di visita e il datore di lavoro abbia acconsentito – attraverso la spunta dell’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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