Inps – L’elevazione dell’indennità per il secondo mese di congedo parentale

02 maggio 2024

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L’INPS fornisce le istruzioni operative in merito all’incremento di un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), incremento che a regime (dal 2025) porterà l’indennità del secondo mese al 60%, mentre per il solo 2024 si arriva alla stessa misura del primo mese, ovvero l’80%.

L’incremento dell’indennità si applica esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti che abbiano terminato o che termineranno il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (ne sono dunque esclusi i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità prima di tale data – occorre però tenere conto anche dell’eventuale interdizione post partum disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro). Questa condizione – lo precisa l’INPS – non è richiesta se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024; in tal caso il secondo mese di congedo all’80% (al 60% dal 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità. E – prosegue l’INPS – lo stesso vale per i figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione alla elevazione del mese all’80% introdotto dalla legge di Bilancio 2023.

A livello generale, l’indennità al 60% (80% per il solo 2024) è riconosciuta per tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) e la richiesta di “alternanza” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

La novità non “impatta” sui complessivi periodi di spettanza e tanto meno sull’età del figlio, che restano quelli consueti (ovvero 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), ma sulla sola misura dell’indennità:

  • un mese indennizzato all’80% con fruizione entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese al 60% (80% per il solo anno 2024) con fruizione sempre entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i restanti due mesi non indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente possegga un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Si riportano nell’allegato alcuni esempi di fruizione – con relativa quantificazione dell’indennità spettante – in ragione delle diverse casistiche e tempistiche poc’anzi descritte.

Veniamo ora alle modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione

<PosContributiva> del flusso UniEmens; i nuovi codici evento:

  • “PG2” (“Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60% della retribuzione – 80% per il solo anno 2024 – di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”);
  • “PG3” (“Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60% dellaretribuzione – 80% per il solo anno 2024 – di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”).

La causale dell’assenza deve essere inserita sia nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> sia nell’elemento <Giorno> – per ogni singolo giorno di fruizione del congedo – con le relative informazioni di dettaglio:

  • in caso di evento con codice “PG2” (fruizione in modalità oraria) occorre indicare:
  • in <Giorno>:
  • nell’elemento <Lavorato> “S” o “N” in ragione del fatto che, per quel giorno, rispettivamente, il lavoratore svolga attività lavorativa ovvero abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
  • nell’elemento <TipoCoperturaGiorn> i codici“2” o “1” qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;
  • nell’elemento <CodiceEventoGiorn> il codice “PG2”;
  • nell’elemento <NumOreEvento> il numero di ore fruite nel giorno (valore da da indicare solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione oraria del congedo);
  • nell’elemento <EventoGiorn> / <InfoAggEvento> il “Codice fiscale del bambino” e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”;
  • in <TipoApplCongedoParOre> la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore “C” in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva o, in assenza di tale regolamentazione, con il valore “N”;
  • in <MonteOreGiornEquivalente> (da valorizzare in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore – valore “C”) il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite; Il valore deve essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. L’elemento – come detto – non ha valenza contributiva, per cui – in caso di assenza di contrattazione collettiva – è sufficiente valorizzare l’elemento <TipoApplCongedoParOre>;
  • in caso di evento con codice “PG3” (fruizione in modalità giornaliera) devono essere valorizzati nell’elemento <Giorno> i seguenti campi:
  • nell’elemento <Lavorato>, “N”;
  • nell’elemento <TipoCoperturaGiorn> “1” o “2” (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
  • nell’elemento <CodiceEventoGiorn>, “PG3”;
  • nell’elemento <EventoGiorn> / <InfoAggEvento> il “Codice fiscale del bambino” e <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. L’informazione, in caso di adozione o affidamento, deve
  • essere esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Ai fini del conguaglio del congedo, va indicato – all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> – il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”; devono inoltre essere valorizzati questi elementi:

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>: codice fiscale del minore;
  • <TipoIdentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale>: “CF_PERS_FIS”;
  • <AnnoMeseRif>: l’“AnnoMese” di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, che non può essere antecedente al mese di gennaio 2024;
  • <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Infine: per gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% (utilizzare il codice già in uso “M047”) e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione con le modalità poc’anzi descritte.

La sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile a giugno 2024.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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