INPS – Gli Ammortizzatori Sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021

23 febbraio 2021

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

L’INPS fa una sintesi degli ammortizzatori sociali normati dalla legge di bilancio 2021, fornendo al contempo alcune indicazioni di prassi che segnano un deciso cambio di rotta rispetto a precedenti chiarimenti.

Qui di seguito si riporta un breve commento sui principali spunti contenuti nella circolare 28/2021, il cui testo integrale può essere consultato al seguente

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2021.pdf

Viene ribadito l’elemento di originalità, rispetto alle disposizioni emergenziali fino a qui adottate, per quanto concerne l’arco temporale durante il quale è possibile fruire delle previste 12 settimane di ammortizzatori sociali COVID ex L. 178/20:

  • 1 gennaio – 31 marzo per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • 1 gennaio – 30 giugno per gli altri ammortizzatori (assegno ordinario FIS / altri Fondi e trattamenti inderoga).

Confermato invece il “principio di assorbimento”, visto anche in precedenza, dei periodi formalmente richiesti in base alle disposizioni previgenti, da ricomprendere nei nuovi; così i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ex DL 137/20 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono ricondotti alle 12 settimane ex L. 178/2020 (ad esempio, in presenza di una richiesta di ammortizzatori COVID ex DL 137 per il periodo 21 dicembre 2020 – 30 gennaio 2021, il periodo 1 gennaio – 30 gennaio, pari a 4 settimane, va ad “erodere” le 12 complessive previste dalla L. 178, per cui l’ulteriore richiesta potrà essere al massime di 8 settimane).

Altre “caratteristiche” degli ammortizzatori COVID ex L. 178:

  • non sono in alcun modo vincolati alla fruizione di ammortizzatori COVID precedenti;
  • sono in ogni caso “gratuiti”, ovvero non gravati da alcuna contribuzione nazionale, al di là di ogni requisito circa inizio attività, fatturato, ambito economico, sede, etc.;
  • vi possono accedere – prevede il comma 305 – tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2021; la platea per ricomprendere nell’ambito di applicazione tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere alla data del 4 gennaio 2021;
  • le istanze all’INPS vanno presentate con le consuete procedure e nel rispetto delle consuete tempistiche, indicando la nuova causale “COVID – 19 L. 178/20”.

Si registra invece un importante cambio di rotta, che non mancherà di creare qualche problema vista la precedente lettura che aveva dato l’INPS, per quello che riguarda le istanze di assegno ordinario FIS; come si rammenta, l’Istituto, con circolare 84/20, aveva chiaramente affermato che per i datori di lavoro con un organico “oscillante”, da periodo a periodo, “ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda”. Come a dire: una volta determinato l’organico, al momento di richiesta del primo ammortizzatore COVID, stabilito quale fosse quello spettante, poi le successive oscillazioni, in aumento o in diminuzione, erano irrilevanti; si restava sempre nell’ambito di applicazione del primo ammortizzatore richiesto.

La nuova lettura data con circolare n. 28/21 va invece in segno diametralmente opposto: l’assegno ordinario FIS spetta ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Per le aziende “a cavaliere” dei 5 dipendenti, con oscillazione della media, si ritorna quindi ad una potenziale situazione di alternanza tra ammortizzatori differenti (AO FIS e CIGD).

Possibile quindi che ci siano casistiche di istanze presentate sulla base alle precedenti indicazioni contenute nella circolare 84/20, in cui occorresse invece spostarsi su un altro ammortizzatore, secondo quanto afferma ora l’INPS. L’Istituto si impegna, attraverso le proprie Strutture territoriali, a verificare il rispetto delle settimane complessivamente autorizzate (massimo 12) anche se relativi a differenti gestioni (ad esempio, FIS e CIGD); i datori di lavoro dovrebbero però verificare, per periodi successivi al 1° gennaio 2021, che l’ammortizzatore richiesto sia quello corretto alla luce delle più recenti indicazioni, “in discontinuità” con quelle della precedente circolare 84.

Fortunatamente, della stessa circolare 84, viene mantenuta (o quanto meno non viene smentita) la previsione secondo cui “i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente”.

Infine, le codifiche da utilizzare per la compilazione dei flussi Uniemens, nel caso che i trattamenti vengano riconosciuti dai datori di lavoro con le modalità “a conguaglio” (resta comunque l’alternativa del pagamento diretto INPS senza alcun obbligo di dover comprovare eventuali difficoltà finanziarie).

I codici da utilizzare sono esclusivamente quelli che verranno comunicati dall’Istituto – tramite “Comunicazione bidirezionale” – in sede di rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale, secondo la consueta suddivisione legata al soggetto che garantisce la copertura degli oneri, per cui:

  • codici L038 (CIG) o L001 (FIS) se l’onere ricade nell’ambito della competenza INPS;
  • codici L078 (“Conguaglio CIGO legge n. 178/2020”) o L007 (“Conguaglio assegno ordinario legge n. 178/2020”) se le coperture finanziarie sono invece assicurate dalle risorse stanziate dalla stessa legge 178/20.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram