Inps – Decreto Lavoro

27 maggio 2023

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L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La legge di Bilancio 2023 prevede che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come espressamente indicato dalla legge di Bilancio 2023, l’esonero è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero dalla legge di Bilancio 2022.

L’INPS con messaggio del 24/05/2023 rammenta che ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l’esonero della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 e fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto.

Determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità, ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, il DL 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mesedi competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l’innalzamento dell’esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro, pari all’importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all’importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%) .

L’INPS rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio e con la circolare citate in premessa.

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

Per la tredicesima mensilità e i relativi ratei corrisposti continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti.

Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> ,i seguenti elementi:

  • esonero in misura del 6%:
  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esoneroquota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi
  • IVS a carico dei lavoratori.
  • esonero in misura del 7%:
  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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