INPS – Ammortizzatori sociali. Principali disposizioni 2023

25 gennaio 2023

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L’INPS, con circolare n. 4/2023, anche a seguito della legge di Bilancio 2023 e del decreto milleproroghe, fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2023, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Nel rinviare per completezza alla lettura della circolare, si richiamano le principali novità introdotte per l’anno 2023.

Sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti di imprese in aree di crisi industriale complessa

La legge di Bilancio 2023 incrementa le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

In particolare, dette risorse, che saranno ripartite tra le regioni interessate con decreto interministeriale, sono destinate alla prosecuzione della cassa integrazione straordinaria finalizzata al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 (appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori).

L’INPS si riserva di fornire ulteriori informazioni.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

La legge di Bilancio 2023 dispone la proroga, per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, di cui all’art. 44, comma 1, del DL n. 109/2018, convertito dalla L.n. 130/2018.

La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali per un periodo massimo di 12 mesi.

Relativamente ai presupposti e alle condizioni per accedere al trattamento in questione, l’INPS richiama i contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15/2018.

Proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali

Il decreto milleproroghe, modificando i relativi articoli del D.lgs n. 148/2015, per i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, differisce al 30 giugno 2023 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022 per adeguarsi alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2022 che ha riformato gli ammortizzatori sociali.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha previsto:

  • l’estensione del campo di applicazione dei predetti fondi ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente;
  • l’assicurazione, da parte degli stessi fondi, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, della prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo e durata previsti.

Conseguentemente i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° luglio 2023.

Nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, quindi, i dipendenti dei datori di lavoro, che operano nei settori coperti dai medesimi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di integrazione salariale, al quale dovrà continuare ad affluire la relativa contribuzione di finanziamento.

Dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i menzionati datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di settore e non sono più soggetti alla disciplina del FIS e ai relativi obblighi contributivi, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Gli effetti degli accordi di adeguamento dei Fondi di solidarietà decorreranno dal termine dell’iter amministrativo di adeguamento, coincidente con la formale adozione del decreto interministeriale di adeguamento e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Congedo parentale

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale. Infatti è disposta, per la durata massima di un mese di congedo e fino al 6° anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione.

In particolare, la nuova misura – che può essere fruita in alternativa tra i genitori – trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

L’INPS si riserva di illustrare, nel dettaglio, la nuova disposizione con specifica successiva circolare.

Altre disposizioni in tema di ammortizzatori sociali

L’INPS richiama altre disposizioni aventi effetto nel 2023, riguardanti:

  • misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
  • proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;
  • intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale;
  • intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

 


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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