Bonus 200 Euro – Istruzioni applicative INPS

29 giugno 2022

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L’INPS ha pubblicato un’articolata circolare, allegata alla presente, che descrive in modo dettagliato la disciplina del cd. “bonus 200 €”, ovvero la misura una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del Dl 50/2022.

Qui di seguito ci soffermeremo sulle sole disposizioni – anche di carattere operativo – che riguardano i datori di lavoro, chiamati a riconoscere in via automatica, nel mese di luglio 2022, il bonus ai lavoratori in forza allo stesso mese che ne abbiano diritto (anche sulla base delle dichiarazioni rese dai diretti interessati).

Prima di entrare nel merito dei contenuti della circolare INPS, va precisato che i datori di lavoro NON dovranno erogare il bonus agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), ancorchè in forza a luglio 2022; per loro sarà INPS ad erogare la prestazione, laddove spettante. Stessa modalità (pagamento diretto INPS) per i lavoratori domestici.

Partiamo da uno dei temi più dibattuti in questi giorni; quando erogare “materialmente” il bonus? Busta paga di giugno o di luglio? L’INPS chiarisce che il principio generale prevede l’erogazione dell’una tantum a tutti i lavoratori a tempo determinato o indeterminato in forza nel mese di luglio proprio con le retribuzioni di competenza dello stesso mese di luglio 2022, ancorché le stesse siano materialmente erogate ad agosto, con conguaglio delle somme riconosciute ai lavoratori nel flusso Uniemens del periodo “07/2022”, da inviare entro il 31 agosto. Pertanto i 200 € andranno inseriti nella busta paga di luglio 2022, con l’unica eccezione rappresentata da particolari articolazione dei singoli rapporti di lavoro (e qui l’INPS evoca la tipologia contrattuale quasi mitologica dei part-time ciclici….) o da specifiche previsioni sulle tempistiche di corresponsione delle retribuzioni da parte dei singoli CCNL (ATTENZIONE; si parla di previsioni ad hoc della contrattazione collettiva nazionale, non della mera prassi aziendale, peraltro largamente diffusa, di pagare le retribuzioni di un mese ad inizio o nel corso del mese successivo); solo in questi particolari casi i 200 € andranno erogati unitamente alle competenze del mese di giugno 2022, con conguaglio sul flusso Uniemens dello stesso periodo “06/2022”, da inviare entro il 31 luglio.

Un altro importante chiarimento riguarda il requisito circa “l’aver beneficiato”, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,80%) previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Anche se la norma parlava esplicitamente di “primo quadrimestre dell’anno 2022”, l’INPS – acquisito il parere del Ministero del Lavoro – estende questo periodo di riferimento fino al giorno precedente alla pubblicazione della sua circolare.

Essendo questa stata pubblicata lo scorso 24 giugno, il periodo di osservazione viene esteso dal precedente 1 gennaio – 30 aprile al nuovo periodo 1 gennaio – 23 giugno.

Altro importantissimo chiarimento: il bonus 200 € è vincolato al mero diritto all’esonero dello 0,80%, non alla materiale percezione dello stesso da parte del lavoratore. In altri termini, per situazioni quali quelle di lavoratori assunti in corso del 2022 che, nel precedente rapporto di lavoro, non avessero “incassato” lo 0,80% (perché di importo poco significativo, perché le istruzioni operative INPS sono uscite a ultima busta paga già elaborata ed il precedente datore non aveva elaborato una busta di “richiamo” per riconoscere lo 0,80% in arretrato, etc), è comunque possibile erogare i 200 €.

Niente bonus, invece, per chi lo 0,80% lo percepito soltanto sul rateo di tredicesima e non per una mensilità ordinaria.

Confermato che il bonus spetta una sola volta per i titolari di più rapporti di lavoro; in tal caso dunque il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Altra conferma: importo pari a 200 € per tutti, anche per i part time, i lavoratori a chiamata, etc; non va dunque fatto alcun riproporzionamento in ragione della minor prestazione lavorativa rispetto ad un lavoratore full time.

Viene poi chiarita la “posizione” dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e di quelli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: se questi lavoratori risultano in forza al mese di luglio, anche per loro il riconoscimento del bonus avviene in via automatica da parte del datore di lavoro, senza alcuna necessità di verifica circa gli ulteriori requisiti (giornate lavorate nel 2021, reddito 2021 inferiore a 35.000 €, etc). Per queste figure, dunque, il pagamento diretto INPS (e verifica requisiti da parte dell’Istituto) opererà solo in via residuale, a domanda, per i lavoratori che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, in quanto non in forza ad un datore di lavoro).

Infine, l’esposizione (confermata rispetto alle precedenti indicazioni di prassi fornite dall’INPS) dei conguagli sui flussi Uniemens (nella quasi totalità dei casi quello del periodo “07/2022”, in via residuale – per le sole specifiche casistiche – “06/2022”):

  • <DenunciaIndividuale>
    • <DatiRetributivi>
      • <InfoAggcausaliContrib>:
        • <CodiceCausale>: “L031”,
        • <IdentMotivoUtilizzoCausale>: “N
        • <AnnoMeseRif> “07/2022”, nella più parte dei casi, ovvero “06/2022” per le casistiche residuali;
        • <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo da recuperare.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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