Nuovo Incentivo occupazionale “Io lavoro” – Decreto ANPAL n. 44/2020

14 febbraio 2020

 

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Il Decreto ANPAL 6 febbraio 2020, n. 44 (in allegato) va a regolamentare il nuovo incentivo, denominato “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, destinato ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, disoccupati (ai sensi dell’art. 19 D. lgs. n. 150/2015, ma anche dell’art. 4, comma 15-quater DL 4/2019 in base al quale sono da considerare alla stregua dei disoccupati i cd. “incapienti”, ovvero quei lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti) che risultino in possesso delle seguenti caratteristiche:

  1. età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  2. età pari o superiore a 25 anni di età e oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,

Occorre inoltre che il neo-assunto non abbia avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Le tipologie contrattuali che consentono di fruire dell’incentivo sono:

  • il contratto di lavoro a tempo indeterminato (è ammessa anche la trasformazione di un precedente contratto a termine, a condizione che il lavoratore abbia mantenuto lo status di disoccupato);
  • il contratto di apprendistato professionalizzante.

Non risultano invece agevolabili i rapporti di lavoro domestico, occasionale od intermittente.

La misura dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi), per di 12 mesi, entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quote pari a 671,66 €). In caso di part time (ammesso) il massimale va ridotto in proporzione.

Termine ultimo per la materiale fruizione dell’incentivo: 28 febbraio 2022.

“IO Lavoro” è fruibile nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste in materia di aiuti di Stato (nel rispetto del “de minimis”) o, in alternativa (cioè al di fuori od oltre il de minimis) nel caso in cui:

  • l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (come sempre non sono da considerare

“decrementi” le dimissioni volontarie, una sopravvenuta invalidità, il pensionamento per raggiunti limiti d’età, la riduzione volontaria dell’orario di lavoro ed il licenziamento per giusta causa) rispetto alla media computata sui 12 mesi precedenti l’assunzione. L’incremento deve sussistere sia al momento dell’assunzione / trasformazione sie per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione);

  • per i lavoratori con 25 anni di età e oltre, è inoltre richiesto, oltre all’incremento occupazionale, anche l’appartenenza ad una condizione di svantaggio (in particolare il lavoratore deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi).

È possibile cumulare “IO Lavoro” con:

  • l’incentivo previsto per l’assunzione di un percettore del Reddito di Cittadinanza;
  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del cd. “decreto Dignità (DL 8Bilancio 2020 (L. 160/2019), il citato art. 1-bis lo ha abrogato…..;
  • gli altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nel rispetto sempre delle disposizioni UE in materia di aiuti di stato.

Operativamente, per accedere all’incentivo, occorrerà presentare una istanza all’INPS, con procedure e modalità che ad oggi l’Istituto non ha ancora comunicato.

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