Gli ammortizzatori sociali Covid previsti dal Decreto Sostegni – Circolare INPS

04 maggio 2021

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L’INPS ha finalmente pubblicato l’annunciata ed attesa circolare (risale a due settimane fa il comunicato stampa che ne annunciava l’imminente “uscita”) coi chiarimenti del caso circa le integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal cd. Decreto Sostegni, che sono pari a:

  • 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO), per datori di lavoro soggetti a questo ammortizzatore, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario (FIS o da Fondo bilaterale) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Un importantissimo chiarimento, anche questo anticipato da un comunicato stampa e da note procedurali, riguarda la decorrenza dei nuovi ammortizzatori; una lettura “aperta” ed estensiva – concertata col Ministero del Lavoro – consente di fatto di colmare il potenziale “vuoto di coperture” rispetto agli ammortizzatori COVID normati dalle precedenti disposizioni (L. 178/20) ammettendo la decorrenza dei nuovi trattamenti (tutti i trattamenti, anche Assegno Ordianrio e deroga , non solo CIGO, come INPS aveva detto nel comunicato stampa) dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 e pertanto da lunedì 29 marzo 2021 : tutti i datori di lavoro che avessero esaurito le precedenti 12 settimane ex DL 178/20, potranno fare istanza di accesso agli ammortizzatori COVID ex DL 41/21 (13 o 28 settimane) a far data dal 29 marzo, con istanza che potrà essere presentata (o eventualmente ripresentata ad integrazione di una già inviata) entro il 31 maggio 2021 (in deroga alla scadenza naturale, che sarebbe stata oggi, 30 aprile).

La circolare INPS prosegue poi ricordando aspetti già chiariti con precedenti interventi (A72021039 – link):

  • accesso esteso a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020 o da precedenti provvedimenti;
  • ammortizzatori riconosciuti ai lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (nei casi di “passaggi” di lavoratori per subentro in appalti o nelle operazioni societarie, ex art. 2112 del Codice Civile, rilevano i periodi di lavoro – e quindi la data di assunzione – presso il datore precedente / cedente);
  • istanze da inviare con le consuete procedure on line utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21” ed entro le consuete tempistiche (fine del mese successivo, per cui entro fine maggio per eventi di aprile), con applicazione della “condizione di miglior favore” per le istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) con periodo di sospensione/riduzione di attività che decorre dal 29 marzo 2021: anche in questo caso la scadenza è fissata a l 31 maggio 2021 ;
  • possibilità di pagamento “a conguaglio” (cioè con anticipazione del trattamento da parte del lavoro) anche per la CIGD (deroga);
  • esclusione dalla contribuzione addizionale indipendentemente da settore d’attività, inquadramento, fatturato, etc.

Infine, le indicazioni procedurali per la codifica degli eventi nel flusso Uniemens di esposizione dei conguagli: come sempre le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, codice che sarà quello “ordinario” per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (L038 per la CIGO; “L001” per l’Assegno ordinario FIS) e quello specifico per i trattamenti i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dallo stesso Decreto Sostegni, ovvero:

  • L080” (CIGO);
  • L007” (FIS) ed “L021” per relativi assegni nucleo familiare;
  • G812” (deroga).

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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