Forfetari e detrazione per i figli: 100% al coniuge con maggior reddito

01 agosto 2019

 

 

Un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfetario, può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché applicare la ripartizione del 50% per ciascun genitore, solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie. Il reddito della moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa. È la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E del 22 luglio.

Nel caso rappresentato, la moglie dell’istante, ai fini della determinazione del reddito imponibile, ha optato per il regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014). In considerazione del fatto che i contribuenti aderenti a tale regime possono dedurre solo i contributi previdenziali, il marito, avrebbe diritto alla detrazione per i figli a carico nella misura del 50%, mentre la moglie sarebbe esclusa dal beneficio fiscale.

L’istante, pertanto, sulla base della disposizione sui carichi di famiglia secondo cui la detrazione per figli a carico “è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato” (articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir), chiede se può usufruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100 per cento.

L’Agenzia, nel formulare la risposta all’interpello, in via preliminare, fa un quadro sulle detrazioni di carichi di famiglia.

In primo luogo ricorda che la deroga alla ripartizione del 50%, contenuta nell’articolo 12 del Tuir, è stata concepita dal legislatore per evitare la perdita del beneficio fiscale nel caso di incapienza dell’Irpef di uno dei due genitori. Precisa, poi, che l’accordo è possibile  anche se la condizione di incapienza non sussiste, in quanto la norma non vi fa espresso riferimento.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che per la determinazione del reddito imponibile, il regime forfetario prevede l’applicazione all’ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti di un coefficiente di redditività, diversificato a seconda dell’attività svolta. Sul  reddito  imponibile si applica un’imposta sostitutiva. Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in base a disposizioni di legge (articolo 1, comma 64, legge n. 190/2014). Il reddito così determinato rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, come stabilito dal comma 75 della medesima legge.

Il documento di prassi inoltre sottolinea che, come già precisato con la circolare n. 10/2016, il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione della soglia di 2.840,51 euro, per considerare i familiari a carico (articolo 12, comma 2, del Tuir).

Parimenti, tale reddito può rilevare anche ai fini della comparazione degli introiti più elevati, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo, prevista dall’articolo 12 del Tuir.

Alla luce delle considerazioni fornite, l’Agenzia ritiene che l’istante potrà fruire della detrazione del 100% per i figli a carico, nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie.

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