Fondo di garanzia – Temporary framework Ucraina

09 aprile 2024

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Il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 7/2024, che comunica l’avvio dell’operatività ai sensi della Sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (cd. “TF Ucraina”).

A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2024) 1666 dell’11 marzo 2024 a partire dal 27 marzo 2024 (fino al 30 giugno salvo proroghe) sarà possibile, per le PMI, i Professionisti e per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, come previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (di seguito “DL Anticipi”), presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del TCTF.

Fermo restando i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo e dall’articolo 15-bis del DL Anticipi, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF:

  1. come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche);
  2. come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni; nel caso in cui il soggetto beneficiario finale operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione;
  3. in riferimento alle richieste di riassicurazione/controgaranzia:
  • le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo;
  • la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo;

Fermo restando l’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale, pari ad euro 5.000.000,00, l’importo massimo garantibile ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF è pari a:

  • euro 2.250.000,00 per le imprese dell’industria, del commercio e dei servizi;
  • euro 280.000,00 per le imprese dell’agricoltura;
  • euro 335.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura.

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo. Per tali operazioni l’aiuto per il soggetto beneficiario finale continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).


Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito

Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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