Fondo di garanzia per le PMI – Novità operative

11 gennaio 2024

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Il DL 18 ottobre 2023, n.145 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, introduce all’art. 15-bis la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, dettando la disciplina che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, al termine del regime straordinario adottato nell’ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (QT) al fine di fronteggiare le ripetute crisi degli ultimi anni.

La nuova disciplina che si applicherà al momento a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024.

L’art.15-bis del DL Anticipi contiene alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo, in particolare prevede:

  • Conferma dell’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 mln di euro;
  • Rimodulazioni delle percentuali di copertura in base alle tipologie di operazione e fascia di valutazione;
  • Innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati. Per tali operazioni di importo ridotto e per le operazioni di microcredito di importo fino a 50 mila euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80% e con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;
  • MID CAP: ammissibilità alla garanzia del Fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (di seguito midcap), oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.

Per le mid-Cap è stata modificata la definizione, dalla precedente “imprese con un numero di dipendenti fino a 499 al momento della richiesta di agevolazione senza tener conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese” a “imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese”.

Per le MID CAP la garanzia è prevista:

  • fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
  • nella misura del 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

La disposizione normativa è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea e pertanto non sono al momento ancora ammissibili.

  • Applicazione alle richieste di garanzia riferite alle imprese mid-cap di una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal Fondo;
  • Gratuità dell’intervento del Fondo in favore delle imprese di micro dimensione.

Si riporta una sintesi delle caratteristiche non oggetto di modifica.

Requisiti soggetti beneficiari

  1. Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007):
  1. K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
  2. O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  3. T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  4. U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

 

  1. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, i soggetti beneficiari finali:
  1. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”);
  2. non devono essere definiti “imprese in difficoltà” ai sensi del regolamento di esenzione;
  3. non devono presentare sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
  4. non devono presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d’Italia;
  5. non devono essere in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ovvero sottoposti a procedure concorsuali previste dalla previgente legge fallimentare (L.F.) di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.267 per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della medesima L.F. o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima L.F., nonché delle procedure equiparate ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 recante il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  6. non devono aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta/intervenuta:
  • comunicazione al Gestore di un evento di rischio che non sia stata successivamente ritirata dal soggetto richiedente;
  • richiesta di escussione della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafi B e G, che non sia stata successivamente ritirata/rinunciata dal soggetto richiedente totalmente o parzialmente nel solo caso di accordi transattivi di cui alla Parte VI, paragrafo C sullla quota residuale della perdita non rimborsata dal soggetto beneficiario finale, ovvero che in fase di istruttoria per la liquidazione della perdita la garanzia non sia stata dichiarata inefficace;
  • liquidazione della perdita maturata dal soggetto richiedente, che non sia stata totalmente rimborsata dal soggetto beneficiario finale anche successivamente alla surroga del Fondo;
  • proposta di accordo transattivo di cui alla Parte VI, paragrafo C;
  • richiesta di prolungamento della durata della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafo D;
  • revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia, per la quale il soggetto beneficiario finale non abbia rimborsato al Fondo l’importo dell’agevolazione.

Criteri di valutazione

La garanzia del Fondo ordinaria è concessa mediante applicazione del modello di valutazione (cd. Modello Rating).

La valutazione finale del modello si esprime su una scala di 12 classi raggruppabili in 5 fasce che sintetizzano quindi il merito di credito dell’impresa valutata.

Sono escluse dall’accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5.

Costo

A parte per le operazioni per cui è prevista la gratuità della garanzia (es. microimprese, operazioni sabatini, microcredito, start-up/PMI innovative,…) il costo della garanzia è versato una tantum all’erogazione, con percentuali differenziate per tipologia di operazione e classe dimensionale.


Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito

Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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