E-fattura emessa per il prestatore: chiarimenti sulla firma digitale

30 agosto 2019

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 348 del 28 agosto scorso in materia di fatturazione elettronica, ha in estrema sintesi chiarito che gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche allo Sdi, ferme restando le responsabilità del cedente/prestatore del servizio.

Se l’intermediario si limita a trasmettere allo Sdi una fattura già predisposta, la firma da apporre è quella dell’emittente; se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi, sarà quest’ultimo ad apporre la sottoscrizione.

Il dubbio

L’istanza è stata posta da un venditore di auto che ne garantisce il buon funzionamento e l’assistenza ai clienti, i quali per i servizi di manutenzione o riparazione del proprio veicolo in garanzia, possono rivolgersi a un’officina autorizzata.

Se emergono anomalie nel periodo di garanzia il corrispettivo dovuto per il servizio prestato dall’officina viene fatturato all’istante.

La procedura di gestione del servizio di garanzia avviene nel seguente modo.

  • l’officina verifica se l’intervento è coperto da garanzia;
  • in caso affermativo il costo del servizio è a carico dell’istante;
  • al termine dell’intervento l’officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l’indicazione “Corrispettivo non pagato – Lavori eseguiti in garanzia”;
  • previa autorizzazione rilasciata dall’officina l’istante emette una autofattura in nome e per conto di chi ha effettuato la prestazione.

L’istante, sapendo che la fatturazione elettronica tra privati, in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede l’invio dei file al Sistema di interscambio (Sdi), intende continuare a fatturare in nome e per conto delle officine e produrre i file in formato xml, delegando a un intermediario l’apposizione della firma digitale e la loro trasmissione allo Sdi.

Riferendosi a una faq presente sul sito “fattura.gov.it” che precisa che se il contribuente “si avvale di un intermediario per l’emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, in quanto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente prestatore“, l’interpellante chiede se la procedura che vuole adottare sia corretta oppure se l’apposizione della firma digitale sulle fatture in xml spetti all’istante stesso che emette fattura in nome e per conto del prestatore, e quindi non all’intermediario delegato.

La risposta

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere in merito, richiama la definizione della fatturazione delle operazioni così come prevista dall’articolo 21, comma 1 del Dpr n. 633/1972, ove è stabilito che l’obbligo di emettere la fattura è del cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può delegare il cessionario, il committente o un terzo.

Inoltre, il medesimo articolo al successivo comma 2, lettera n) stabilisce che, in tal caso, la fattura deve contenere l’ “annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.

Proseguendo l’Agenzia ricorda che quando si voglia utilizzare la firma digitale, modalità non necessaria se il prestatore rientra tra i soggetti obbligati a emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite Sdi, secondo l’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, vale quanto precisato dalla circolare n. 18/2014, in base alla quale per poter individuare colui che è tenuto alla firma digitale “occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972.”.

Considerato quanto finora espresso nel caso dell’interpello, dunque, la firma dovrebbe essere quella dell’istante, ma poiché quest’ultimo vuole avvalersi di un intermediario, occorre il preventivo accordo con l’officina che fornisce il servizio, ferma restando la responsabilità del cedente/prestatore del servizio, come previsto dal citato articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015.

Riguardo la firma digitale, infine, l’Agenzia distingue due casi:

  • se l’intermediario si limita a trasmettere allo Sdi una fattura predisposta dall’istante, la firma, e l’annotazione in fattura, da apporre è quella dell’istante che agisce in qualità di emittente;
  • se, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi la firma, e la relativa annotazione in fattura, sarà quella dell’intermediario.

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