Divieto di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fino al 17 agosto 2020 – Nota INL del 24 giugno 2020

01 luglio 2020

 

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Informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298, allegata, fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della sospensione delle procedure di licenziamento in vigore fino al 17 agosto 2020, come previsto dall’articolo 46 del Decreto Legge cd “Cura Italia” n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27/20.

In particolare, l’Ispettorato evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966.

Ciò in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cd. obbligo di repechage).

Tale obbligo appena citato, rende la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posto che la legittimità del licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

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