Distinzione tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

21 marzo 2023

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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: TRATTAMENTO PREVIDENZIALE FISCALE

Per “collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto” è comunemente inteso quel rapporto di lavoro sui generis la cui forma e struttura consente di gestire in modo agevole rapporti estemporanei di scarso rilievo qualitativo e quantitativo.

Benché questa visione non sia poi così distante dalla realtà, le precauzioni e le tutele che il committente, in particolare, deve porre in essere sono le stesse di un qualunque altro rapporto di lavoro, tenendo conto anche del fatto che il Legislatore, così come i servizi ispettivi, non dimostrano particolare favore per questo istituto, ritenendolo a priori una forma contrattuale spesso utilizzata per ragioni elusive e dissimulatorie di altri rapporti sottostanti.

Il lavoro autonomo occasionale sconta un regime fiscale e previdenziale di particolare vantaggio, proprio in considerazione della portata limitata della prestazione, concepita sotto il profilo giurisprudenziale e di prassi come una prestazione del tutto estemporanea e a carattere meramente una tantum. Peraltro, proprio in ragione dello spiccato carattere di autonomia che è insito in questa forma di lavoro, la prestazione dovrebbe essere ontologicamente connotata da competenze professionali di grado elevato e da capacità tecnico-pratiche maturate “sul campo” in precedenti esperienze.

Trattamento fiscale e previdenziale: Gestione Separata INPS

Sotto il profilo fiscale tali compensi sono qualificati come redditi diversi. L’art. 67 del TUIR definisce redditi diversi quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ovvero derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Rientrano in questa categoria i redditi prodotti sotto forma di collaborazione occasionale (art. 2222 c.c.), per i quali è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto pari al 20% del compenso lordo.

Non esiste un limite di compenso o di durata per le collaborazioni occasionali

Uno dei dubbi ricorrenti è quello del limite dei compensi che si possono erogare per una prestazione di tipo occasionale. Presi dalla confusione creata dalle mini co.co.co, qualcuno è ancora convinto che permangono i limiti dei 5 mila euro e dei 30 giorni di prestazione.

Quindi è necessario precisare, fina da subito, che non esiste un limite economico per le collaborazioni occasionali.

L’unico limite da monitorare è quello oltre il quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS (5.000 euro in un anno civile in capo al prestatore d’opera); nello stesso momento, se si rientra nei parametri fissati, sorge anche la comunicazione al Ministero del

Lavoro da effettuarsi almeno un giorno prima dello svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (si veda la prima scheda della presente circolare). Se la prestazione effettuata non rientra nell’esercizio di arti o professioni esercitate abitualmente per la quale vige l’obbligo dell’apertura di una partita IVA, ma si limita ad ottenere occasionalmente il risultato richiesto, essa può ritenersi prestazione occasionale trattata fiscalmente come reddito diverso.

Assoggettamento previdenziale

Il compenso percepito è soggetto, al netto di eventuali spese inerenti, alla ritenuta d’acconto del 20%. Solo quando l’importo superi i 5.000 euro, il compenso è assoggettato anche a ritenuta previdenziale INPS.

L’art. 44, c. 2, D.L. 269/2003 (L. 326/2003) ha disposto l’iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche per i collaboratori occasionali di cui all’articolo 2222 c.c. quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 5.000 euro nell’anno solare, prevedendo per i percipienti le stesse regole applicabili ai collaboratori coordinati e continuativi, sia nelle modalità di iscrizione alla Gestione separata (modalità telematica) sia nella modalità di calcolo e ripartizione del contributo (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente). Nel calcolare tale limite il collaboratore deve tenere conto dei compensi percepiti nell’anno da parte di tutti i committenti con i quali il soggetto intrattiene rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale.

La misura del contributo cambia a seconda se il lavoratore sia iscritto, o meno, ad altra gestione previdenziale obbligatoria (es: una cassa di previdenza di categoria).

 

ESEMPI DI CALCOLO IMPOSTE E CONTRIBUTI

 

  1. ESEMPIO CONTEGGIO COLLABORATORE OCCASIONALE ANNO 2023

Collaboratore iscritto ad altra forma previdenziale (aliquota ridotta)

 

Compenso = 8.500,00

Imponibile previdenziale (8.500 – 5.000) = 3.500,00

Ctr. carico lavoratore (1/3 del totale = 8%) = 280,00

Imponibile fiscale = 8.500,00

R.A. 20% = 1.700,00

NETTO = 6.520,00

Vers. INPS c/az = 560,00

Totale versamento INPS Gestione Separata = 840,00

 

  1. ESEMPIO CONTEGGIO COLLABORATORE OCCASIONALE ANNO 2023

Collaboratore NON iscritto ad altra forma previdenziale (senza DIS-Coll)

 

Compenso = 8.500,00

Imponibile previdenziale (8.500 – 5.000) = 3.500,00

Ctr. carico lavoratore (1/3 del totale = 11,24%) = 393,40

Imponibile fiscale = 8.500,00

R.A. 20% = 1.700,00

NETTO = 6.406,60

Vers. INPS c/az  (22,48%) = 786,80

Totale versamento INPS Gestione Separata = 1.180,20

 

Il versamento va effettuato tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso. Il versamento conterrà la ritenuta d’acconto del 20% da versare con codice tributo 1040 e il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico all’INPS Gestione Separata indicando i diversi codici a seconda della posizione previdenziale del collaboratore:

  • CXX per il versamento dei contributi cui sono assoggettati i soggetti privi di altra forma previdenziale;
  • C10 per il versamento dei contributi cui sono assoggettati i soggetti titolari di pensione o di altra forma previdenziale.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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