Distacco transnazionale nel quadro di una prestazione di servizi – Recepimento della direttiva (UE) 2018/957

22 settembre 2020

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 15 Settembre è stato pubblicato il d.lgs 122 del 15 Settembre 2020 che, nel modificare il d.lgs 136/2016, recepisce la direttiva europea 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, di modifica della direttiva 96/71/CE sul distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Va subito detto che, come chiarisce espressamente l’art. 3 del decreto, le nuove prescrizioni “non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada”. Per questo settore, infatti, l’Unione Europea ha approvato disposizioni più specifiche contenute nella direttiva U.E 2020/1057 del 15 Luglio u.s, che fa parte del cd primo pacchetto mobilità; queste disposizioni andranno recepite da tutti i Paesi U.E entro il 2 Febbraio 2022, per cui, nel frattempo, la disciplina del distacco applicabile all’autotrasporto prosegue ad essere quella contenuta nel prima citato d.lgs 136 del 17 luglio 2016.

Tra le novità previste dal nuovo decreto, segnaliamo:

  • l’estensione delle misure contenute nel D.lgs. n. 136/2016 anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia;
  • la sostituzione del comma 1, art. 4 del d.lgs 136/2016, con la puntuale individuazione delle materie le cui condizioni di lavoro e occupazione sono applicabili al lavoratore distaccato, se più favorevoli rispetto a quelle del Paese di provenienza. Tra queste materie rientrano le seguenti:
  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  • durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  • retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
  • condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • o condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
  • viene introdotto l’art. 4 bis che definisce il distacco di lunga durata, ai sensi del quale se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi (elevabile a 18 mesi dal Ministero del lavoro in caso di notifica motivata) ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione sopra riportate, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; b) le clausole di non concorrenza; c) la previdenza integrativa di categoria.
  • In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori.

L’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo, viene valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del testo del provvedimento, che è disponibile in allegato.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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