Diritto alla tutela della malattia nell’attuale contesto COVID 19 – Messaggio INPS n. 3653 del 9/10/2020

13 ottobre 2020

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Si informa che l’INPS ha emanato il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 con il quale ha fornito le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Secondo quanto indicato nel suddetto messaggio, la quarantena non è automaticamente equiparata alla malattia, segnando un limite rispetto a quanto previsto dal decreto Cura Italia, dello scorso 17 marzo 2020 e andando quindi a limitare l’ambito di corresponsione dell’indennità previdenziale.

Occorre andare ad analizzare le singole situazioni che potrebbero verificarsi.

Per quanto riguarda i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, la quarantena e la sorveglianza precauzionale, così come afferma l’INPS, «non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia»,

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio.

In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Resta fermo che in caso di malattia conclamata, il lavoratore temporaneamente incapace al lavoro, mantiene «il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno».

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori assicurati in Italia che si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, essi non sono tutelati dall’articolo 26 comma 1, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.

Importante, poi, è l’ipotesi di nuovi lockdown per emergenza Covid che impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa: l’isolamento domiciliare non sarà automaticamente equiparato alla malattia.

Come affermato dall’INPS, in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa non si procederà con il riconoscimento della tutela della quarantena, secondo quanto previsto dall’articolo 26 comma 1, «in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica».

A titolo esemplificativo si cita il caso di chi viene a contatto stretto con soggetti positivi al coronavirus.

In questo caso, è l’Asl, il medico generale o quello dell’ospedale a decidere tramite un provvedimento la quarantena del soggetto che, dunque, si vede riconosciuta la tutela della malattia durante quarantena.

Quando invece è un Comune o una Regione a decretare la quarantena, non si ha diritto al trattamento.

Infine si ricorda che il lavoratore, inserito in una domanda di cassa integrazione, non può chiedere la tutela della malattia anche se dovesse essere ricoverato in ospedale.

L’Inps spiega questo ricordando che c’è una prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

«La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs), in deroga (Cigd) o di Assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, – si legge nel messaggio dell’Inps – comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia».

Si tratta infatti, spiega l’Istituto, «del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148».


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram