Dimissioni protette neo genitori: revocabili anche se già convalidate

03 giugno 2024

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 862/2024, ha fornito chiarimenti sulle modalità e tempistiche della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto (genitori lavoratori con figli minori di 3 anni), ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

L’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.

Secondo l’INL non vi sono quindi elementi impeditivi rispetto alla revoca delle dimissioni in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”.

Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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